AGGIORNATO AL 25 FEBBRAIO 2022
La Convenzione di Ginevra, firmata nel lontano gennaio del 1956, ha lo scopo di regolamentare in modo uniforme, tra i Paesi firmatari, il trasporto merci su strada con particolare riferimento ai documenti utilizzati per questa modalità ed alle responsabilità del vettore.
L’Italia ha reso esecutiva la Convenzione, nota a livello internazionale con il nome di CMR (“Convention relative au contract de transport international de marchandises par route”), con la legge n.1621 del 06.12.1960. La Convenzione risulta essere strutturata in 8 capitoli per complessivi 51 articoli:
La Convezione si applica ad ogni contratto di trasporto, a titolo oneroso, di merci su strada, effettuato per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce ed il luogo previsto per la riconsegna delle stesse indicati nel contratto, sono situati in due Stati diversi di cui almeno uno sia parte della Convenzione.
Come appare subito evidente l’applicazione della CMR è legata all’effettuazione di un trasporto che coinvolga almeno due Paesi differenti di cui è sufficiente che uno soltanto risulti aver aderito alla Convenzione.
La validità della CMR si estende all’intero trasporto in tutte quelle ipotesi in cui il veicolo sul quale si trovano le merci è trasportato, senza che queste siano scaricate, per mare, ferrovia, per vie navigabili interne o per via aerea.
Naturalmente nell’ipotesi in cui si verificassero perdite o avarie riconducibili al trasporto non stradale, la responsabilità del vettore non può risultare disciplinata dalla CMR ma dalla leggi che regolamentano la modalità di trasporto coinvolta.
Non risultano invece applicabili le clausole della Convenzione per:
Ai fini dell’applicazione della Convezione il vettore risponde, come se fossero propri, degli atti e delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei cui servizi egli si avvale per l’esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell’esercizio delle loro funzioni.
Il contratto di trasporto è rappresentato dalla lettera di vettura CMR.
La mancanza, l’irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano né l’esistenza né la validità del contratto di trasporto che rimane sottoposto comunque alle disposizioni della presente Convenzione.
Risulta pertanto evidente la non obbligatorietà della forma scritta per la conclusione del contratto di trasporto, anche se riteniamo decisamente consigliabile che per ciascun trasporto internazionale venga compilata la relativa lettera di vettura internazionale.
La CMR è compilata in tre esemplari originali (per l’Italia un quarto esemplare è da inviare al Ministero dei Trasporti Motorizzazione Civile), firmati dal mittente e dal vettore; le firme possono essere stampate o apposte mediante timbri del mittente e del vettore, qualora la legislazione del Paese nel quale la lettera di vettura è compilata lo consenta.
Il primo esemplare viene consegnato al mittente, il secondo accompagna la merce ed il terzo è trattenuto dal vettore.
Qualora la merce da trasportare venga caricata su diversi veicoli oppure nell’ipotesi di generi di merci differenti o partite distinte, il mittente o il vettore ha diritto di esigere l’emissione di un numero di lettere di vettura corrispondente al numero dei veicoli utilizzati o dei diversi generi o partite di merci.
La CMR deve essere compilata dal vettore sulla base delle dettagliate istruzioni fornite dal mittente, ed in particolare deve contenere le seguenti informazioni:
La lettera di vettura, se ne ricorre il caso, deve inoltre contenere anche le seguenti:
Resta salva la possibilità, per le parti contraenti, di indicare qualsiasi informazioni ritengano possa essere utile, ai fini della migliore esecuzione del trasporto.
Il mittente della spedizione rimane responsabile per tutti i danni e le spese sostenute dal vettore nel caso in cui la lettera di vettura riporti dati inesatti o insufficienti con particolare riferimento a: