Questo sito richiede JavaScript per funzionare correttamente. Si prega di abilitare JavaScript nel browser e ricaricare la pagina.
Trasporti nazionali: CMR, gli aggiornamenti dal 1956 ad oggi
La convenzione internazionale per il trasporto merci su strada


Non si può non sapere

Cos’è la CMR e quali sono stati gli aggiornamenti dal 1956 ad oggi

25 Marzo 2019

Uno dei maggiori canali di collegamento e distribuzione merci nel settore import-export italiano è il trasporto merci su strada, disciplinato a livello internazionale da un accordo stipulato nel lontano 1956 con l’obiettivo di rendere uniformi e omogenee le legislazioni nazionali dei Paesi coinvolti.

CMR è la sigla che indica l’accordo internazionale relativo al trasporto internazionale di merci su strada, stipulato nel gennaio del 1956 a Ginevra, sotto la direzione delle Nazioni Unite.
L’acronimo francese si riferisce alla “Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route”.

I Paesi fondatori della CMR furono dieci: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, e ad oggi hanno aderito tutti gli Stati europei, due Stati africani (Marocco e Tunisia) e alcuni Stati dell’Asia Centrale e del Medio Oriente.

In Italia, il testo è stato recepito nel sistema legislativo con la Legge del 6 dicembre 1961 n° 1621, poi coordinato con il protocollo di modifica del 5 luglio 1978 e con la Legge del 27 aprile 1982 n° 242.

La CMR è quindi la lettera di vettura internazionale, ossia il documento di consegna preparato dal mittente e controfirmato dal corriere come prova di avvenuta ricezione a destinazione.
La si può considerare non solo come prova di avvenuta presa in consegna delle merci ma anche come accertamento del loro stato da parte del vettore.

La Convenzione è composta da 8 capitoli, per un totale di 51 articoli.

Campo di applicazione

La convenzione si applica a “ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia Parte della Convenzione” e ha lo scopo di regolamentare il trasporto merci su strada dei Paesi coinvolti.
Nello specifico, vengono disciplinati l’assegnazione e l’esecuzione degli ordini, la responsabilità per i ritardi, le perdite o i danni alla merce.

Persone per le quali il vettore risponde

Il vettore risponde degli atti e delle omissioni dei dipendenti e di tutte le altre persone che interagiscono con il trasporto della merce.

Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto

La mancanza, l’irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano l’esistenza o la validità del contratto di trasporto che rimane comunque sottoposto alle disposizioni della Convenzione.
La CMR deve essere compilata dal vettore seguendo le istruzioni del mittente e ci sono alcune informazioni precise da dichiarare, come indica la Convenzione stessa.

Responsabilità del vettore

La responsabilità del vettore è disciplinata dall’articolo 17 della Convenzione, che regolamenta le principali ipotesi di perdita totale, perdita parziale o avaria.
Ci sono alcuni casi in cui si verifica l’esonero di responsabilità del vettore.
Alcuni sono di carattere generale, quando l’errore è compiuto dal mittente o dal destinatario, mentre altri sono più specifici, che riguardano la condizione della merce o del mezzo stesso.

Reclami ed Azioni

L’ambito dei reclami è disciplinato dagli articoli 30, 31, 32 e 33 e stabilisce i casi in cui si può procedere per mancanza delle condizioni previste dal contratto o quando invece non è possibile effettuare nessun tipo di protesta.

Disposizioni concernenti il trasporto effettuato dai vettori successivi

Se un trasporto, disciplinato da un contratto unico, è eseguito da vettori stradali successivi, ognuno di essi è responsabile dell’esecuzione del trasporto totale, infatti il secondo vettore ed tutti quelli successivi diventano parti del contratto, sottostando alle disposizioni contenute nella lettera di vetture.

Nullità di patti contrari e disposizioni finali

Questa sezione trova disciplina sono nell’articolo 41 della Convenzione, che dichiara: “Con riserva delle disposizioni dell’articolo 40, è nullo e improduttivo di effetti qualsiasi patto che, direttamente od indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione.
La nullità di tali patti non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto.
In particolare è nulla qualsiasi clausola con la quale il vettore si faccia cedere il beneficio dell’assicurazione della merce o qualsiasi altra clausola analoga, come pure ogni clausola che inverta l’onere della prova”.

Disposizioni finali

Le disposizioni finali dichiarano che la Convenzione era aperta alla firma ai Paesi membri della Commissione economica europea fino al 31 agosto del 1956, e che in seguito a questa data si sarebbe potuto solamente aderire.
Inoltre vengono chiarite le procedure per l’entrata in vigore e vengono fornite le disposizioni generali per i Paesi firmatari e aderenti.

Gli aggiornamenti dal 1956 ad oggi

Dal 1956 non ci sono state modifiche significative, ma con la risoluzione 19/E/2013 è stata introdotta la possibilità di fornire il CMR elettronico invece che cartaceo per la prova di avvenuta consegna.

“La risoluzione 19/E/2013 ha precisato che nelle cessioni con clausola “franco fabbrica”, in cui il fornitore nazionale consegna i beni al vettore incaricato dal cliente, la prova dell’avvenuta operazione intracomunitaria può essere fornita con il CMR elettronico, oltre che cartaceo. E hanno la stessa valenza probatorio anche quei documenti che contengono le stesse informazioni del CMR”.

Riferendosi all’Agenzia delle Entrate, la risoluzione dichiara anche che “L’Agenzia specifica che il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. La normativa comunitaria lascia ai singoli Stati membri la possibilità di indicare quale documentazione attesti l’avvenuto trasporto della merce da uno Stato ad un altro; la legge italiana non contiene una specifica previsione della documentazione che deve essere conservata dal cedente, ed eventualmente esibita in caso di controllo”.

“Franco fabbrica” è il termine che indica la posizione della fabbrica e deriva da quello inglese “Ex Works”.
Rappresenta una delle clausole contrattuali nelle compravendite internazionali, che servono a statuire i diritti e i doveri di ognuna delle parti in causa, definendo anche la suddivisione dei costi di trasporto, assicurativi e doganali tra venditore e acquirente.





A proposito di Non si può non sapere