Chi ha la competenza per attivare la revisione dell’accertamento delle bollette doganali?
Su quali elementi si deve basare la valutazione?
Quali sono i rischi che si corrono e quali implicazioni giuridiche possono nascere?
Ecco un semplice articolo che aiuta a chiarirsi le idee sopra un argomento di grande interesse per il mondo dei trasporti.
In base a quanto espressamente previsto dalla normativa comunitaria, in particolare dall’articolo 78 del Codice Doganale Comunitario, l’attività di revisione deve riguardare tutti gli elementi annotati nella dichiarazione doganale e non limitarsi al semplice esame della documentazione allegata, allo scopo di accertare la quantità, la qualità, il valore, l’origine delle merci e la corretta liquidazione dei diritti.
L’attività di revisione concorre a verificare ed eventualmente modificare anche la correttezza dei profili di rischio inseriti nel circuito doganale di controllo (canale verde), consentendone il continuo aggiornamento sulla base degli input che pervengono da tale attività.
L’istituto della revisione consente di intervenire su tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della dichiarazione doganale.
I primi sono quelli connessi all’intestatario dell’operazione nonché gli altri eventuali requisiti soggettivi rilevanti per l’accertamento.
Quelli oggettivi sono gli elementi connessi alle merci oggetto dell’operazione: quantità, qualità, origine, valore, eventuali richieste di trattamenti preferenziali, ecc., nonché ogni altro elemento che abbia riflessi sull’applicazione dei tributi e sulle normative doganali, quali: norme sanitarie, fitopatologiche, tutela dei brevetti e dei marchi, ecc.
L’istituto della revisione dell’accertamento può essere attivato sia su iniziativa dell’ufficio doganale che su richiesta della parte. Le due procedure assumono tecnicamente due denominazioni differenti: nel primo caso “revisione di accertamento d’ufficio” mentre nel secondo “revisione di accertamento su istanza di parte“.
La sopra menzionata distinzione non produce, in realtà, alcuna differenza operativa in quanto l’accertamento posto in essere dai funzionari doganali risulta essere sostanzialmente identico sotto il profilo strettamente operativo.
La differenza assume rilevanza sotto l’aspetto sanzionatorio in quanto la revisione d’ufficio comporta l’applicazione delle eventuali sanzioni dovute in funzione delle irregolarità commesse dall’operatore mentre la revisione su istanza di parte può comportare il solo recupero degli eventuali diritti doganali (maggiorati degli eventuali interessi di mora) non corrisposti dall’operatore ma non può comportare l’applicazione di alcuna sanzione così come espressamente previsto dall’art.20, comma 4, legge 449/97.
Occorre innanzi tutto precisare che la competenza per l’attivazione della revisione dell’accertamento d’ufficio di una bolletta doganale risulta essere dell’Agenzia delle dogane che ha emesso il relativo documento doganale.
Una deroga a tale principio di competenza è prevista nell’ipotesi in cui l’operatore sia soggetto ad una verifica generale o parziale, da parte dei funzionari doganali, direttamente nei propri locali. In questa ipotesi la competenza viene ricondotta alla Dogana avente giurisdizione nella sede dell’operatore.
Naturalmente sarà onere dell’ufficio doganale informare dell’attivazione di una procedura di revisione le altre Agenzie delle Dogane presso le quali risultano essere state effettuate operazioni doganali, al fine di evitare una duplicazione delle attività di controllo.
Al termine dell’attività di revisione l’Agenzia delle Dogane competente dovrà inoltre trasmettere copia degli atti risultanti dalla revisione agli uffici presso i quali sono risultate essere emesse le bollette doganali oggetto della revisione.
Ulteriori aspetti da chiarire riguardano: