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DUVRI nella logistica: quando è obbligatorio e come evitare errori
Appalti, magazzini e trasporti: cosa prevede il D.Lgs. 81/2008 sul DUVRI


Consulenza e Formazione

DUVRI nella logistica: quando è obbligatorio e come evitare errori

16 Maggio 2026

Nel settore logistico, dove magazzini, trasportatori, manutentori e fornitori condividono spesso gli stessi spazi operativi, il rischio interferenziale è una delle aree più sottovalutate della sicurezza sul lavoro. Carrelli elevatori che attraversano corsie presidiate da imprese esterne, tecnici che operano durante le attività di picking, manutenzioni svolte mentre il magazzino continua a lavorare: basta osservare per pochi minuti un hub logistico medio per capire quanto sia facile generare sovrapposizioni operative critiche.

È proprio in questo contesto che entra in gioco il DUVRI, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, disciplinato dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. Il documento viene redatto dal datore di lavoro committente e serve a individuare e ridurre i rischi derivanti dall’interazione tra aziende diverse presenti nello stesso luogo di lavoro. Non riguarda quindi i rischi specifici della singola impresa, già coperti dal DVR, ma quelli che nascono quando attività differenti si incrociano nello stesso spazio e nello stesso momento.

Quando il DUVRI è obbligatorio e quando non serve

Nel mondo della logistica il tema è particolarmente delicato.

Un magazzino operativo può ospitare contemporaneamente:

  • personale interno;
  • cooperative in appalto;
  • tecnici manutentori;
  • autotrasportatori;
  • installatori di impianti;
  • addetti alle pulizie industriali.

In questi casi il DUVRI diventa obbligatorio quando l’appalto si svolge all’interno dell’azienda o lungo il ciclo produttivo del committente. Restano escluse alcune attività specifiche, come le mere forniture di materiali, i servizi intellettuali oppure lavori inferiori a cinque uomini-giorno, purché non siano presenti rischi elevati legati a incendi, ambienti confinati, amianto, agenti biologici o atmosfere esplosive.

Uno degli aspetti meno compresi riguarda proprio il concetto di “rischio interferente”. La normativa non si riferisce ai rischi tipici dell’attività aziendale, ma a quelli generati dalla contemporanea presenza di più soggetti operativi nello stesso ambiente di lavoro. In un deposito logistico, ad esempio, il rischio può nascere dall’incrocio tra viabilità interna, lavori elettrici, attività di movimentazione merci e presenza di personale esterno.

Cosa deve contenere il DUVRI

L’errore più comune consiste nel considerare il DUVRI un allegato burocratico standardizzato. In realtà il documento deve essere costruito sulle attività reali. Un centro logistico alimentare presenta interferenze molto diverse rispetto a un deposito siderurgico o a un hub e-commerce.

Per questo il DUVRI deve riportare informazioni operative precise, tra cui:

  • descrizione delle attività appaltate;
  • aree coinvolte;
  • sovrapposizioni spazio-temporali;
  • cronoprogramma operativo;
  • misure di prevenzione adottate;
  • costi della sicurezza;
  • coordinamento tra le imprese coinvolte.

Il documento deve inoltre essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni operative o emergono nuovi rischi interferenti. Si tratta quindi di uno strumento dinamico, strettamente collegato all’evoluzione delle attività svolte nel sito logistico.

Un esempio concreto di rischio interferente in magazzino

Un caso tipico riguarda l’installazione di un impianto all’interno di uffici o magazzini in funzione. In una situazione del genere i rischi interferenti possono includere caduta di materiali dall’alto, elettrocuzione, rumore, polveri o interferenze con la viabilità interna dei muletti.

Le misure previste nel DUVRI possono invece comprendere:

  • delimitazione delle aree operative;
  • chiusura temporanea di percorsi pedonali;
  • programmazione delle attività fuori dall’orario operativo;
  • segregazione dei materiali;
  • segnaletica temporanea di sicurezza.

Sono dettagli apparentemente banali. In pratica fanno la differenza tra un’attività coordinata e una situazione potenzialmente pericolosa. In molti hub logistici moderni, dove i ritmi operativi sono serrati e le superfici vengono condivise da più operatori, questi aspetti diventano quotidiani.

Sanzioni e responsabilità del committente

Il legislatore attribuisce al committente una responsabilità precisa. Oltre a redigere il documento, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esterna, coordinare le attività e fornire informazioni dettagliate sui rischi presenti nel sito.

In caso di omissioni, le sanzioni non sono marginali.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede infatti:

  • arresto da due a quattro mesi;
  • ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Per le aziende della logistica il DUVRI sta assumendo un peso crescente anche dal punto di vista organizzativo. L’aumento dell’outsourcing, dei contratti multiservizio e delle attività in appalto rende sempre più frequente la presenza simultanea di operatori diversi nello stesso hub.

E quando la pressione operativa aumenta, soprattutto nei periodi di picco, la gestione delle interferenze smette di essere una formalità amministrativa. Diventa un elemento concreto di continuità operativa, tutela dei lavoratori e riduzione del rischio legale.

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