La Procura della Repubblica di Velletri e la Guardia di Finanza di Pomezia hanno scelto di non rendere pubblica l’identità delle società coinvolte nell’inchiesta su una presunta frode fiscale collegata alla somministrazione illecita di manodopera nel settore della logistica.
La decisione riguarda tutte le imprese interessate dalle indagini, compresa quella ritenuta dagli investigatori la capofila del sistema contestato. Il comandante della Sezione della Guardia di Finanza di Pomezia, capitano Diego Cuccocrea, ha confermato che si è trattato di una scelta precisa.
L’operazione ha portato alla denuncia di 23 persone e al coinvolgimento di 11 società. La presunta frode fiscale contestata supera i 35 milioni di euro e sarebbe stata realizzata attraverso un sistema articolato di somministrazione illecita di manodopera nel comparto logistico.
Gli accertamenti riguardano inoltre oltre 1.800 lavoratori irregolari e un’evasione Iva superiore a 10 milioni di euro. Le contestazioni si inseriscono in un filone investigativo che negli ultimi anni ha interessato più volte la logistica, con particolare attenzione ai rapporti tra committenti, appaltatori e società che forniscono manodopera.
La scelta adottata a Velletri si distingue dalla prassi seguita dalla Procura di Milano in numerose indagini sulla somministrazione illecita di personale nella logistica. In diversi procedimenti milanesi, i comunicati ufficiali hanno indicato anche i nomi dei committenti coinvolti, rendendo identificabili gruppi attivi nella distribuzione, nell’e-commerce e nei servizi logistici già durante la fase delle indagini preliminari.
Nel caso coordinato dalla Procura di Velletri, invece, la comunicazione istituzionale si è concentrata sulle dimensioni dell’operazione, sulle ipotesi di reato e sui dati relativi a società, lavoratori e importi contestati, senza riportare le generalità dei soggetti giuridici interessati.
Il codice di procedura penale e le norme che regolano la comunicazione giudiziaria non impongono alle Procure o alla polizia giudiziaria di divulgare i nomi degli indagati o delle società sottoposte ad accertamenti.
La disciplina sulla presunzione di innocenza invita inoltre le autorità a limitare la diffusione di informazioni personali quando non sia strettamente necessaria alla tutela di uno specifico interesse pubblico. La pubblicazione delle identità rappresenta quindi una facoltà, non un obbligo, e deve essere valutata evitando che la comunicazione delle indagini possa anticipare il giudizio sull’effettiva responsabilità dei soggetti coinvolti.
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