È stato firmato, ed è ora in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, il decreto interministeriale sulle sanzioni previste dall’articolo 83 bis della Legge 112/2008.
Stanno per arrivare, quindi, le sanzioni per la mancata applicazione dei costi minimi nei contratti di autotrasporto.
Come funzionerà il sistema delle sanzioni una volta che la Corte dei Conti avrà dato il via libera?
In base delle segnalazioni che arriveranno dai controlli su strada o anche dagli autotrasportatori in grado si presentare la dovuta documentazione, la Direzione generale trasporto stradale del Ministero dovrà avviare, entro 90 giorni, la pratica, sia acquisendo la documentazione, sia anche attraverso un contraddittorio tra le parti.
Il ministero può comunque procedere d’ufficio in caso di notizia di violazioni dell’83 bis.
Il primo articolo del decreto stabilisce, infatti, che l’esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali dura un anno per tutti (a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene notificata la sanzione), mentre la durata dell’esclusione dall’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi dipende da quanto la tariffa pagata all’autotrasportatore è minore rispetto al costo minimo fissato dall’Osservatorio: fino al 10% l’esclusione è di 30 giorni, dal 10% al 20% sale a 60 giorni, mentre se è superiore si arriva a 90 giorni.
Però, se nei confronti del medesimo autotrasportatore si rilevano casi d’irregolarità superiori al 50%, la durata dell’interdizione viene raddoppiata.
E se l’impresa ripete l’infrazione nei tre anni successivi, il periodo d’interdizione sarà raddoppiato (rimenando però in un massimo di 180 giorni).
Gli effetti dell’esclusione iniziano dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica del provvedimento.