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Autotrasporto, nuove regole sulla responsabilità dei committenti per gli stipendi degli autisti
Il DL 193/2026 modifica la disciplina degli appalti logistici, ma restano dubbi sulla responsabilità solidale


Trasporti Nazionali e Internazionali

Autotrasporto, nuove regole sulla responsabilità dei committenti per gli stipendi degli autisti

29 Ottobre 2026 Autotrasporto, nuove regole sulla responsabilità dei committenti per gli stipendi degli autisti

Il nuovo decreto-legge 193/2026, in vigore dal 24 ottobre, interviene sulla disciplina dei contratti di trasporto e degli appalti logistici, modificando le regole applicabili alle attività di trasferimento delle merci. La novità riguarda anche il tema della responsabilità dei committenti per stipendi e contributi non versati dagli autotrasportatori ai propri dipendenti, senza tuttavia introdurre un’esclusione esplicita della responsabilità solidale prevista per gli appalti.

Le modifiche alla disciplina degli appalti logistici

L’articolo 4 del decreto sostituisce l’articolo 1677-bis del Codice civile, che disciplina l’applicazione delle norme sul trasporto nell’ambito degli appalti logistici. La precedente formulazione prevedeva l’applicazione delle disposizioni sul trasporto, nei limiti della compatibilità, agli appalti comprendenti almeno due servizi logistici. Con la nuova disciplina vengono eliminati entrambi i requisiti: alle attività di trasferimento delle merci si applicano in ogni caso le norme sul contratto di trasporto. La modifica interessa soprattutto i rapporti continuativi tra imprese committenti, operatori logistici e vettori, nei quali trasporto, magazzinaggio e distribuzione possono rientrare in un unico accordo contrattuale.

Stipendi e contributi: resta aperta la questione della responsabilità solidale

Il principale nodo interpretativo riguarda il rapporto tra due differenti regimi di responsabilità. L’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 prevede, negli appalti, la responsabilità solidale del committente per determinati crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dell’appaltatore, entro due anni dalla cessazione dell’appalto. Per l’autotrasporto, invece, l’articolo 83-bis del DL 112/2008 stabilisce una disciplina specifica, che attribuisce particolare importanza alle verifiche preventive sulla regolarità del vettore. La distinzione è rilevante perché la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto, in determinate condizioni, la possibilità di qualificare come appalto di servizi anche rapporti di trasporto continuativi. La versione iniziale del decreto prevedeva espressamente l’esclusione dell’articolo 29 per tali attività. Questa disposizione, tuttavia, non è stata mantenuta nel testo definitivo. Di conseguenza, la nuova normativa non determina automaticamente l’esonero dei committenti dalla responsabilità per le retribuzioni e i contributi non pagati. Rimane da chiarire come debbano coordinarsi le disposizioni sul trasporto con quelle previste per gli appalti logistici.

Le conseguenze per committenti e operatori logistici

Per le imprese che affidano a terzi attività di trasporto e distribuzione, la modifica rende particolarmente importante la corretta qualificazione dei rapporti contrattuali e la verifica della regolarità degli operatori incaricati. Il decreto non introduce disposizioni retroattive che eliminino automaticamente le responsabilità già maturate e non risolve espressamente tutti i possibili conflitti tra le due discipline. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 22 dicembre 2026. Durante l’iter parlamentare potrebbero arrivare ulteriori chiarimenti sul rapporto tra responsabilità solidale negli appalti e disciplina speciale dell’autotrasporto.

Nel frattempo, l’applicazione delle nuove disposizioni richiede una valutazione delle attività effettivamente svolte e della struttura dei rapporti contrattuali, soprattutto nei servizi logistici che integrano trasporto e gestione delle merci.

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