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Salario giusto, legge 112/2026: nuove regole per le imprese di trasporto e logistica
Il trattamento economico complessivo dei CCNL rappresentativi diventa il riferimento per le retribuzioni


Non si può non sapere

Salario giusto, legge 112/2026: nuove regole per le imprese di trasporto e logistica

23 Settembre 2026 Salario giusto, legge 112/2026: nuove regole per le imprese di trasporto e logistica

La legge 25 giugno 2026, n. 112, entrata in vigore il 28 giugno, introduce il principio del salario giusto, individuando nel trattamento economico complessivo (TEC) previsto dai contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi il parametro di riferimento per le retribuzioni. Il provvedimento, che ha convertito il decreto-legge 62/2026, interessa direttamente le imprese di autotrasporto, spedizione e logistica, chiamate a verificare la coerenza dei trattamenti economici applicati ai lavoratori.

Il TEC come riferimento per i contratti collettivi

L’articolo 7 del decreto stabilisce che il trattamento economico complessivo previsto da un CCNL diverso da quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative non possa essere inferiore al valore individuato dal contratto nazionale di riferimento.

Per il comparto, FIAP individua nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni il principale parametro di confronto. L’obiettivo della disposizione è contrastare il dumping retributivo, riducendo la possibilità di ottenere un vantaggio competitivo attraverso l’applicazione di contratti collettivi con trattamenti economici inferiori.

La legge non introduce un salario minimo orario uniforme per tutti i settori, ma utilizza i valori stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto delle caratteristiche dell’attività e del datore di lavoro.

Accordi aziendali e retribuzioni: le verifiche richieste

FIAP richiama l’attenzione delle imprese anche sugli accordi di secondo livello, invitandole a verificare la coerenza dei trattamenti economici con il nuovo parametro.

Un aspetto da considerare riguarda la composizione del TEC. La normativa include le componenti retributive fisse e continuative, le mensilità aggiuntive, le indennità previste dal contratto e determinate prestazioni di welfare contrattuale. Sono invece escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.

La disposizione che stabilisce espressamente il divieto di un TEC inferiore riguarda i CCNL diversi da quelli maggiormente rappresentativi. La verifica degli accordi aziendali richiede quindi di considerare anche la disciplina applicabile alla contrattazione di secondo livello, senza equipararla automaticamente a quella dei contratti nazionali.

Per le imprese di trasporto e logistica, il controllo dei trattamenti retributivi assume rilevanza anche ai fini dell’accesso agli incentivi occupazionali previsti dal decreto, subordinato alla corresponsione di un trattamento economico individuale non inferiore al parametro stabilito dalla normativa.

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