AGGIORNATO AL 25 FEBBRAIO 2022
Si è ormai consolidata nei manager aziendali la convinzione che, ogni qualvolta un’azienda produca al suo interno servizi che altri possono fornire con più efficienza ed efficacia, essa perda vantaggio competitivo.
L’outsourcing logistico è la soluzione, quindi, che può consentire all’impresa di concentrare gli sforzi sul proprio core business, e contemporaneamente allargare e migliorare la gamma dei servizi offerti; il tutto mantenendo una gestione strategica del sistema aziendale.
La regolamentazione giuridica dei processi di terziarizzazione è fissata dal contratto di outsourcing.
In generale, si può affermare che il contratto di outsourcing è un “accordo con cui un soggetto (outsourcee o committente) trasferisce in capo ad un altro soggetto (denominato outsourcer) alcune funzioni necessarie alla realizzazione dello scopo imprenditoriale”.
La terziarizzazione può avvenire attraverso molte modalità che si riflettono necessariamente sulla tipologia contrattuale adottata.
L’impresa può scegliere di affidare parte delle attività ad una controllata facente parte dello stesso gruppo della committente, oppure ad un soggetto effettivamente terzo e indipendente già operante sul mercato e in possesso delle competenze necessarie, o ancora a un soggetto non organizzato in forma di impresa, come un gruppo di persone sotto un’unica guida.
L’esternalizzazione più o meno intensa, quindi, può consentire all’impresa committente di mantenere il controllo sulle operazioni, a seconda delle esigenze alla base dell’operazione.
Così, si potranno avere contratti di: Full outsourcing, Selective outsourcing, Outsourcing di base, Transformational outsourcing, Outsourcing funzionale, Business Process outsourcing, Facility Management, Strategic Alliance Outsourcing o Joint Venture.
Sotto il profilo del suo inquadramento sistematico, il contratto di outsourcing non trova una collocazione nel nostro ordinamento tra i contratti tipici, ma costituisce una fattispecie di negozio atipico, nato dalla prassi, non di diritto continentale ma, da quella di Common Law (diritto anglosassone).
Quindi, i soggetti che intendono procedere ad operazioni di terziarizzazione possono utilizzare gli schemi tipici del nostro ordinamento che presentano più similitudini con il contratto sopra citato e ricorrere a contratti misti, o ancora definire ad hoc le singole pattuizioni.
Gli schemi tipici più ampiamente richiamati per inquadrare e disciplinare il contratto di outsourcing sono stati:
La scelta dell’uno o dell’altro schema comporta conseguenze rilevanti sotto il profilo della responsabilità, dovendosi applicare, di conseguenza, l’intera disciplina prevista per quel modello.
Esiste però una caratteristica comune a tutti i contratti di outsourcing: un rapporto tra un soggetto committente ed un fornitore, di collaborazione più o meno intensa; una prestazione di fornitura di servizi che potrà essere più o meno ampia a seconda della funzione esternalizzata.
Analizzando la struttura base di un contratto di outsourcing, si possono rintracciare alcune clausole tipo. Tra le più rilevanti:
Le clausole appena dette rendono ben evidente quali siano i contrapposti interessi in gioco: da un lato vi è un’impresa che vuole realizzare un accordo che sia il più possibile flessibile per le proprie esigenze, dall’altro vi è un fornitore che cercherà di definire, nel modo più preciso possibile, le proprie prestazioni.
Il contratto di outsourcing nel settore della logistica e dei trasporti sta trovando una nicchia notevole di sviluppo, soprattutto sui mercati esteri e, in misura minore, su quello italiano.
La scelta della terziarizzazione non è, in generale, un comportamento aziendale molto frequente nel nostro mercato.
Le ragioni vanno più diffusamente rintracciate anche nella necessità, per l’applicazione dello schema contrattuale dell’outsourcing, di trasferire effettivamente responsabilità e processi gestionali, schema che per il settore industriale nazionale e, in particolare per quello dei trasporti, non è certamente comportamento standard.
Tuttavia, proprio l’outsourcing porta in sé alcuni vantaggi di notevole interesse, soprattutto nella prospettiva di fornire prodotti e servizi di maggiore qualità o, in ogni caso, più qualificati e specializzati.
Si tratta, come abbiamo osservato, di un modello molto flessibile, che può rispondere ad esigenze molto differenziate.
Non si ritiene, peraltro, che vi sia neppure la necessità di ricondurlo ad una fattispecie tipica, o che debba essere regolamentato in modo più netto, in relazione al fatto che proprio la sua atipicità lo rende, soprattutto per il settore logistico, uno strumento in grado di rispondere efficacemente a una molteplicità di scelte aziendali.