Grazie all’accordo che gli Stati Membri hanno recentemente raggiunto in seno al Consiglio UE, le condizioni di trasporto degli animali in Europa dovrebbero migliorare considerevolmente.
Innanzitutto le norme saranno contenute in un Regolamento, che assicurerà l’armonizzazione delle legislazioni nazionali, con margini d’interpretazione nettamente inferiori alla Direttiva in vigore attualmente.
Alcune importanti novità riguardano la responsabilizzazione dei diversi operatori, dei quali vengono specificati chiaramente gli obblighi, e l’utilizzo di nuovi sistemi di controllo più efficaci basati sulla navigazione satellitare. Saranno introdotte delle regole molto più stringenti per i viaggi di durata superiore a 8 ore, imponendo anche delle norme molto più esigenti per i veicoli. Il Regolamento, tenendo conto che lo stress degli animali è in buona parte imputabile al carico/scarico, tenta di disciplinare ciò che accade prima e dopo il trasporto, per esempio nei mattatoi o nei porti.
Rimarranno purtroppo inalterate le disposizioni riguardanti i tempi di viaggio e la densità dei carichi di bestiame, in attesa di un accordo fra gli Stati Membri .
Vediamo più nel dettaglio quali sono i principali miglioramenti introdotti dal Regolamento:
1) Limitazioni per il trasporto di animali giovani e di femmine gravide
Sono stati introdotti dei limiti di età, differenziati a seconda della specie, al di sotto dei quali gli animali non dovranno essere trasportati per distanze superiori ai 100 km (3 settimane per i maiali, 1 settimana per gli agnelli…).
Le femmine non potranno viaggiare nella settimana che precede e in quella che segue il parto.
Il trasporto commerciale di cani e gatti minori di otto settimane sarà consentito solo se essi verranno accompagnati dalla madre.
La normativa in vigore si limitava ad impedire il trasporto di neonati dei quali l’ombelico non fosse ancora completamente cicatrizzato, senza differenze fra le specie.
2) Migliori attrezzature per i viaggi lunghi
Dal 2007 i camion nuovi dovranno essere equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare, per un maggior controllo degli stessi. L’obbligo si estenderà a tutti i camion dal 2009.
Nel caso di viaggi lunghi (cioè superiori alle 8 ore) dovranno inoltre essere garantiti: un sistema di ventilazione meccanico; un sistema di regolazione termica, con registrazione dei dati e allarme nella cabina del conducente; riserve di acqua e cibo.
Camion, container e navi dovranno essere registrati in un apposito database.
3) Migliori condizioni per i cavalli
I cavalli che effettueranno lunghi viaggi (più di 8 ore) dovranno essere sistemati in stalle individuali (ora le norme in vigore stabiliscono solo lo spazio minimo a disposizione dell’animale).
I cavalli non domati non potranno effettuare lunghi viaggi.
4) Trasporti locali
Le regole appena approvate vertono principalmente sui viaggi di durata superiore alle 8 ore.
Tuttavia un certo numero di miglioramenti concerne tutte le tipologie di viaggio, indipendentemente dalla durata.
Si tratta di miglioramenti delle disposizioni che regolano il carico, lo scarico e la movimentazione degli animali, operazione che al giorno d’oggi non sono affatto regolamentate. In futuro alcuni trattamenti saranno espressamente proibiti (per esempio colpire e percuotere gli animali). Sarà imposto l’utilizzo di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico, in imprese, mercati e macelli.
Inoltre le restrizioni sul trasporto di bestie giovani o gravide e gli obblighi per autisti e accompagnatori rimangono valide anche per viaggi brevi.
Anche i trasporti su distanze inferiori ai 50 km, esclusi dal campo di applicazione della direttiva in vigore, saranno soggetti ai suoi principi generali.
5) Formazione di autisti e accompagnatori
Autisti e accompagnatori (cioè chiunque custodisca o movimenti gli animali, anche solo temporaneamente) dovranno possedere un certificato rilasciato dall’Autorità competente o da un organo designato dallo Stato. Il certificato verrà rilasciato, a chi possieda un curriculum appropriato, solo previo superamento di un esame.
6) Responsabilità
Al momento sono le imprese di trasporto a rispondere davanti alla legge. In futuro, ad esse si aggiungeranno gli organizzatori del trasporto (chi ingaggia il trasportatore), gli autisti e i “guardiani” (personale operante nei centri di raccolta, nei mercati, nei macelli e agricoltori).
7) Esecuzione del trasporto e controlli
Verrà reso obbligatorio l’uso di un sistema di navigazione che permetterà di seguire gli spostamenti dei nuovi veicoli dal 2007 e di tutti i veicoli dal 2009. Oggi l’esecuzione del trasporto è regolata da una tabella di marcia, obbligatoria nel caso in cui ci sia un attraversamento di frontiera e se il viaggio dura più di 8 ore. Con il nuovo Regolamento, verrà introdotto l’obbligo di un libretto di viaggio per tutti i percorsi lunghi. Il libretto impone, per esempio, il controllo dello stato del bestiame una volta giunti a destinazione e l’obbligo di indicare il numero di capi arrivati morti, nel caso in cui si verifichino eventi di questo genere.
Sarà inoltre necessario individuare una persona responsabile per il trasporto nel suo complesso.
8) Maggiori responsabilità personali in caso di infrazione
In caso di infrazione è prevista l’effettuazione di controlli supplementari, la possibilità di incorrere nella sospensione o ritiro del certificato per il trasporto di animali o nel divieto di transito sul territorio di uno Stato Membro.
9) Autorizzazioni
Oggi la registrazione del trasportatore permette di ottenere l’autorizzazione. Il nuovo Regolamento rinforzerà le regole per la registrazione e cercherà di armonizzarle, per creare una base di dati a livello europeo. I trasportatori avranno l’obbligo di detenzione di una copia di suddetta autorizzazione.
I requisiti per ottenere le autorizzazioni incorporeranno esigenze relative alla tracciabilità e piani di emergenza, oltre che l’obbligo di seguire una formazione adeguata per i trasportatori e per gli accompagnatori.
10) Nuove responsabilità presso le fermate intermedie (centri di raccolta, mercati, porti…)
Le responsabilità del personale operante in tali strutture (indicato con il termine « guardiani »), finora mai definite, vengono chiaramente specificate: controllo e vigilanza affinché le norme concernenti il benessere animale vengano rispettate e affinché il personale sia adeguatamente formato. 6) Responsabilità
Al momento sono le imprese di trasporto a rispondere davanti alla legge. In futuro, ad esse si aggiungeranno gli organizzatori del trasporto (chi ingaggia il trasportatore), gli autisti e i “guardiani” (personale operante nei centri di raccolta, nei mercati, nei macelli e agricoltori).