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Reverse charge nei trasporti: nuove regole per contrastare le frodi IVA
Il D.L. 84/2025 stabilizza il meccanismo dell’inversione contabile nella logistica, ampliandone l’applicazione


Trasporti Nazionali e Internazionali

Reverse charge nei trasporti: nuove regole stabili per contrastare le frodi IVA

3 Luglio 2025

Con l’articolo 9 del D.L. 84/2025, il legislatore ha introdotto una riforma incisiva nella disciplina IVA applicata agli appalti di servizi nel comparto logistico. Il provvedimento stabilizza il meccanismo del reverse charge per le prestazioni di trasporto merci, ampliandone portata e ambito. Vengono eliminati i limiti oggettivi imposti dalla precedente Legge di Bilancio (L. 207/2024), che finora circoscrivevano l’applicabilità dell’inversione contabile a situazioni contrattuali poco frequenti nella prassi operativa.

Questo passaggio normativo si inserisce nel più ampio disegno di contrasto strutturale alle frodi carosello, fenomeno endemico nel settore della logistica integrata e dell’intermediazione di manodopera. Secondo la nuova formulazione della lettera a-quinquies), art. 17, comma 6 del DPR 633/1972, l’inversione contabile diventa applicabile a tutti i contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o simili, senza ulteriori condizioni oggettive.

Autonomia fiscale e responsabilità lungo la filiera

In attesa dell’autorizzazione del Consiglio UE — necessaria ai sensi dell’art. 395 della Direttiva IVA 2006/112/CE — resta valida la disciplina transitoria prevista dalla L. 207/2024. Questa consente al committente di assolvere l’IVA in nome e per conto del prestatore, ma la novità introdotta dal D.L. 84/2025 è la possibilità, per ogni subappaltatore, di esercitare tale opzione autonomamente, anche in assenza di scelta da parte del committente o del primo appaltatore.

Questa autonomia contrattuale e fiscale lungo tutta la filiera rappresenta un elemento di chiarezza e flessibilità, spesso richiesto dagli operatori logistici e da chi si occupa della compliance fiscale delle supply chain complesse. La Relazione illustrativa al decreto conferma l’intento antifrode, chiarendo che la rimozione dei vincoli precedenti mira proprio a includere quelle situazioni — frequenti nel trasporto merci per conto terzi — che prima restavano escluse a causa della rigidità delle condizioni richieste.

Chiarezza normativa e maggiore tracciabilità

Tra gli aspetti di maggiore impatto operativo rientrano anche i chiarimenti sulla responsabilità solidale e sulle modalità di versamento dell’IVA. Il prestatore resta responsabile anche in regime transitorio, mentre il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo all’emissione della fattura, senza possibilità di compensazione.

È importante sottolineare che, anche in caso di IVA non dovuta, il diritto al rimborso spetta comunque al committente, purché sia dimostrato l’avvenuto pagamento. Questo contribuisce a rafforzare l’affidabilità e la tracciabilità fiscale del sistema, due elementi centrali nella lotta alle frodi.

In definitiva, il D.L. 84/2025 segna un passo deciso verso un’applicazione più estesa e coerente del reverse charge nel settore dei trasporti, allineando la normativa italiana alle migliori prassi europee e offrendo maggiore certezza operativa agli operatori della logistica.

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