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Logistica e dogane: cessioni intracomunitarie e prova avvenuta consegna
Un approfondimento nel campo della logistica e dogane, tra cessione intracomunitaria e prova dell'avvenuta consegna dei beni nell'area dell'Unione Europea


Consulenza e Formazione

Logistica e dogane: cessioni intracomunitarie e prova avvenuta consegna

13 Dicembre 2010

Nell’ambito della logistica e dogane, una cessione intracomunitaria è tale solo se si è in presenza di 3 fattori: scambio tra due soggetti in possesso di un valido codice identificativo comunitario, cessione a titolo oneroso e spostamento fisico delle merci da un Paese dell’Unione Europea ad un altro Paese comunitario.
Mentre per i primi due elementi sono state chiarite le modalità comportamentali, per il terzo la nostra Pubblica Amministrazione non ha mai preso una posizione ben chiara.

Cessione intracomunitaria dei beni: quando avviene

Possiamo confermare che si è attivato un nuovo “virus” a livello nazionale legato alle cessioni intracomunitarie dei beni in quanto sovente i verificatori richiedono i documenti più disparati per fornire la prova dell’avvenuto trasferimento fisico delle merci.

A tale riguardo è opportuno rammentare ai lettori che la legge 427/93 stabilisce che una cessione intracomunitaria è tale solo se si è in presenza di 3 fattori indispensabili:

  • scambio tra due soggetti in possesso di un valido codice identificativo comunitario;
  • cessione a titolo oneroso;
  • spostamento fisico delle merci da un Paese dell’Unione Europea ad un altro Paese comunitario.

Mentre per i primi due elementi sono state chiarite le modalità comportamentali, per il terzo la nostra Pubblica Amministrazione non ha mai preso una posizione ben chiara, limitandosi all’emanazione sul finire degli anni novanta di una circolare nella quale indicava che l’operatore doveva essere in possesso di “idonea provadell’avvenuto trasferimento fisico dei beni.

Prova dell’avvenuta consegna dei beni, tra DDT e CMR

Tutti gli operatori con il termine “idoneo” hanno sempre fatto riferimento al documento di trasporto (DDT) mentre, in base a quanto ci risulta, la Guardia di Finanza di alcune città pretende assolutamente copia della lettera di vettura camionistica internazionale (CMR) firmata per ricevuta dal destinatario anche se la spedizione riguarda un piccolo collo.

A questa richiesta naturalmente l’operatore non può dare riscontro poiché, come è noto, la CMR non è un documento obbligatorio in quanto altro non è che la formalizzazione scritta di un contratto di trasporto che per il codice civile italiano può peraltro essere concluso correttamente anche in forma “orale”.

Di norma poi la CMR viene compilata esclusivamente per il carico completo ed infine l’esemplare richiesto dai verificatori non è in possesso dello speditore ma è nella disponibilità del destinatario e del vettore incaricato con la conseguenza che si rende necessario coinvolgere uno di questi operatori per adempiere alle richieste della nostra Pubblica Amministrazione.

Anche pensando di procurare ai fini del controllo copia del DDT firmato per ricevuta dal destinatario i nostri controllori non si rendono conto che detto timbro potrebbe essere emesso in maniera fraudolenta anche all’atto della partenza delle merci e quindi non proverebbe assolutamente l’avvenuto trasferimento dei beni in altro Paese.

Non riusciamo a comprendere queste continue richieste poiché riteniamo che per la prova dell’avvenuto trasferimento delle merci sia sufficiente che venga compilato il Modello INTRASTAT obbligando così il cessionario a registrare l’iva dovuta nel proprio Paese.

Tuttavia, il nostro pensiero deve ritenersi nullo, non ci resta che suggerire di richiedere al destinatario copia del DDT o del CMR (se emesso) timbrato e firmato per ricevuta dal destinatario anche se, come sopra indicato, detti documenti non possono assolutamente comprovare il movimento fisico delle merci.

Probabilmente in futuro ci chiederanno di fotografare l’arrivo del camion a destino per poter presentare “la famigerata” “idonea prova” richiesta dai controllori.

Infine ci auguriamo che la pubblica amministrazione comprenda quali e quanti oneri sono a carico del cedente nazionale ed in particolare quale impegno burocratico è a carico delle ditte mittenti per ottenere i citati documenti che in certi casi risultano essere centinaia al mese.





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