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Logistica e dogane: il concetto di origine preferenziale delle merci
Nel campo della logistica e dogane, ecco un approfondimento sull'origine preferenziale delle merci e sulla possibilità di dichiararlo in fattura.


Non si può non sapere

Logistica e dogane: il concetto di origine preferenziale delle merci

13 Dicembre 2010

A beneficio dei lettori si ricorda che con il termine “origine preferenziale” deve intendersi l’origine delle merci riferita a specifici accordi commerciali siglati dalla Cee con determinati Paesi, in forza dei quali, alle merci che presentano le necessarie caratteristiche, viene consentita l’esenzione o una riduzione daziaria all’atto dell’importazione dei beni nel Paese di destino.

Le regole che le merci debbono rispettare, al fine di poter usufruire dei benefici sopra indicati, variano in funzione dei singoli accordi siglati dalla UE con i vari Paesi esteri e risultano essere molto più restrittive di quelle previste dal Codice doganale Comunitario (art. 24) in merito all’origine non preferenziale.

In particolare si ricorda che i prodotti interamente ottenuti in un determinato Paese beneficiano senza dubbio dell’origine preferenziale di quella nazione mentre, per le merci che scaturiscono da processi di lavorazione di materie prime originarie di differenti Paesi, può sorgere il dubbio se le stesse possono o meno beneficiare dell’origine preferenziale.

Consulta gli aggiornamenti normativi sull’origine preferenziale delle merci cliccando qui

Lavorazioni sufficienti a conferire l’origine preferenziale

L’individuazione delle lavorazioni che sono ritenute sufficienti a conferire l’origine è invece demandata, coma specificato più sopra, ai protocolli di origine dei singoli accordi siglati dalla Cee con i vari Paesi “associati”, in quanto talvolta le regole possono differire tra loro, in modo anche sensibile.

L’operatore deve dunque avere ben presenti i mercati di riferimento dei propri prodotti in quanto l’indagine per individuare l’origine preferenziale delle merci deve necessariamente “partire” dalla Decisione del Consiglio relativa all’accordo siglato dalla UE con il Paese di destino.

Nell’ambito di ciascun protocollo di origine vengono, di norma, elencate una serie di lavorazioni che di per se stesse risultano essere sufficienti a conferire l’origine preferenziale alle merci così come peraltro vengono solitamente elencate tutte le lavorazioni che comunque non possono mai essere considerate sufficienti a tale fine.

Per alcune tipologie di merci i vari protocolli rimandano agli “allegati” che contengono, nel dettaglio, l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinchè il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario.

Normalmente l’allegato risulta essere “strutturato” come segue: Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto.

La prima, in particolare, indica la nomenclatura combinata (voce doganale) o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda contiene la designazione delle merci usata in detto sistema o capitolo.

Ad ogni prodotto corrisponde, e viene evidenziato nelle colonne 3 e 4una regola che stabilisce i criteri necessari per conferire l’origine alle merci.

Nell’ipotesi in cui le regole evidenziate risultino più di una, viene lasciata all’operatore la possibilità di scegliere l’applicazione di una delle regole evidenziate.

Dichiarazione di origine prefenziale in fattura

La soglia per apporre liberamente la dichiarazione varia da accordo ad accordo.
Nella maggior parte dei casi il limite è fissato a 6.000 Euro anche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori (vedi ad esempio Tunisia e Marocco per i quali la soglia è fissate in Euro 5110).

Tuttavia, superati i limiti fissati dai singoli accordi, l’esportatore che intenda dichiarare l’origine preferenziale delle merci in fattura, senza emettere l’Eur1, deve essere espressamente autorizzato dall’autorità doganale (acquisendo così la qualifica di “esportatore autorizzato”).

Paesi per i quali risulta possibile dichiarare l’origine delle merci in fattura

Non tutti i Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale accettano la dichiarazione di origine preferenziale apposta sulle fatture.

Attualmente gli unici Paesi nei confronti dei quali è possibile procedere con tale annotazione in fattura risultano essere i seguenti: Romania, Bulgaria, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Turchia, Israele, Territori occupati, Macedonia, Isole Faeroer, Sud Africa, Messico, Andorra, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Croazia, Giordania, Libano, Cile.

 

 





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