Con l’accordo sul rinnovo del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, è garantita maggiore flessibilità per i possessori della patente B.
Infatti, le imprese che hanno personale viaggiante inquadrato con il parametro G della Qualifica 1 del CCNL, ora possono stipulare accordi più flessibili.
L’articolo 11 quinques recita: “Nell’ambito dei contratti di trasporto stipulati tra primo e secondo vettore saranno previste condizioni che favoriscano, ove possibile, l’assunzione di lavoratori dipendenti precedentemente impiegati nelle attività oggetto del contratto stesso”.
Per il parametro G, la flessibilità è data anche da una deroga al primo comma dell’articolo 11, che prevede in casi particolari il raggiungimento delle 44 ore di lavoro settimanali al posto delle 39 odinarie.
Questi accordi possono avere una durata massima di 3 anni, fissano modalità di forfettizzazione del lavoro straordinario ed indennità per il lavoro fuori dal Comune.
Inoltre, le aziende con fino a 8 dipendenti possono sottoscrivere un accordo territoriale al posto di quello aziendale.
I sindacati approveranno tali accordi soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato.