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Nuovo Codice Doganale: cosa cambia?
Tutte le novità in vigore dal 1° luglio 2016.


Servizi e accessori per il trasporto

Nuovo Codice Doganale: cosa cambia?

4 Luglio 2016

Premessa
Senza entrare troppo nel merito degli aspetti tecnico/procedurali delle principali novità che interesseranno le operazioni in dogana, appare chiaro che il filo conduttore che unisce tutte le nuove disposizioni è quello di semplificare l’intero sistema doganale attraverso una più intensa digitalizzazione del dialogo tra impresa e dogana e rimuovere i “colli di bottiglia”.                    

Autorizzazioni alle procedure di domiciliazione
Nella nota n. 45898 del 19 aprile 2016 si legge che le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione rimangono valide sino al loro riesame – da concludersi entro il 30 aprile 2019 – ma possono essere utilizzate secondo le nuove regole.

Pertanto sono state apportate le opportune modifiche al sistema informatico affinché i luoghi autorizzati censiti nella banca dati delle autorizzazioni alle domiciliate e alle semplificate per il transito (speditore/destinatario autorizzato) possano svolgere la funzione di “luoghi approvati”, e possano essere così utilizzati nell’ambito della dichiarazione “normale in dogana” (art. 162 CDU) con presentazione delle merci presso un luogo approvato (art. 139 CDU), c.d. dichiarazione “Ordinaria c/o luogo”.

Gli operatori possono così usufruire delle medesime modalità di dialogo telematico e dei medesimi benefici previsti dalla procedura di domiciliazione, nonché di ulteriori semplificazioni nel seguito descritte, apportando ai propri sistemi informatici minime modifiche.

Presentazione dei documenti di accompagnamento
Tra le più importanti novità viene segnalata quella relativa ai documenti che accompagnano la dichiarazione: dal 1° maggio sono forniti alla dogana non più sistematicamente, ma solo se la normativa dell’Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali.
Si tratta di una vera e propria “rivoluzione” che ha, come effetto, quello di permettere semplificazioni nazionali anche per la dichiarazione “normale in dogana” (art. 162 del CDU) con presentazione delle merci all’ufficio doganale designato (art. 139 CDU), c.d. dichiarazione “Ordinaria c/o dogana”, basate sull’utilizzo del fascicolo elettronico (FE).

A tale proposito, le Dogane ricordano che gli operatori hanno facoltà di utilizzare le nuove funzionalità collegate al FE sia per la dichiarazione “Ordinaria c/o dogana” sia per la dichiarazione “Ordinaria c/o luogo”, onde beneficiare delle semplificazioni connesse.

Inoltre, tramite il ricorso al FE, che consente di effettuare l’upload dei documenti di accompagnamento della dichiarazione, si ottiene la tracciabilità dell’intero ciclo di vita della dichiarazione doganale e dell’iter di esecuzione dei controlli.

Rappresentanza
Nel sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise, il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, operativo dal 10 novembre 2003) è stata costituita la “Banca dati dei Rappresentanti”, contenente i soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza in dogana.

Tale banca dati è stata precaricata con le informazioni in possesso dell’Agenzia, inserendo, in qualità di rappresentanti diretti, ai sensi dell’art. 18 del CDU e delle disposizioni nazionali:

  • i doganalisti iscritti all’albo;
  • i Centri di Assistenza Doganale – CAD, iscritti all’albo;
  • i soggetti ai quali è stato concesso lo status di AEOC/F – Operatori Economici Autorizzati con status Customs o Full).

In merito all’ultima categoria, si segnala che, con le nuove regole, lo status di Operatore Economico Autorizzato non è più attribuito con una certificazione ma con due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza “safety&security”).
In caso di possesso dei requisiti per entrambe le autorizzazioni viene rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce i benefici cumulati AEOC + AEOS.

Nella banca dati, in un secondo momento, saranno inseriti i soggetti stabiliti in Italia o in altro Stato Membro che richiedano di agire in qualità di rappresenti previo accertamento dei requisiti previsti dall’art. 39 CDU, lettere da a) a d) e rilascio dell’apposita abilitazione da parte del competente Ufficio centrale.

Termine di scadenza delle partite di temporanea custodia
Con l’art. 149 CDU viene previsto che, dal 1° maggio, le partite di temporanea custodia generate dal sistema hanno termine di scadenza a 90 giorni.
Inoltre viene previsto che il termine di scadenza delle partite generate in data antecedente al 1° maggio e ancora valide è ricalcolato a 90 giorni a partire dalla data di introduzione in temporanea custodia.

Passando all’analisi delle procedure prettamente più tecniche, vanno segnalate le seguenti semplificazioni:

1) “Ordinaria c/o luogo” e semplificate transito (speditore autorizzato)

  1. è possibile trasmettere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 le dichiarazioni con firma digitale di:


              – import (msg IM);

              – export e di export abbinata a transito (msg ET);
              – transito (msg ET);


  1. si ha la ricezione immediata di svincolata/non svincolabile;

  2. è disponibile immediatamente sul portale il canale di controllo determinato dal Circuito Doganale di Controllo (CDC);

  3. in caso di utilizzo di FE il colloquio tra dogana e dichiarante per l’esecuzione dei controlli avviene via portale.

2) “Ordinaria c/o dogana” subordinate all’utilizzo del FE:

  1. la dichiarazione viene convalidata automaticamente, senza necessità di recarsi in dogana;

  2. l’esito del CDC è disponibile immediatamente sul portale;

  3. movimenti di esportazione e i movimenti di transito che utilizzano una garanzia globale nazionale sono rilasciati automaticamente;

  4. il “visto uscire” per le esportazioni di merci che lasciano il territorio unionale sulla base di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, viene apposto immediatamente a condizione che l’Ufficio competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico coincida con l’ufficio di esportazione diverso da porto/aeroporto;

  5. le dichiarazioni possono essere inviate 24 ore su 24.

Presentazione della dichiarazione telematica
L’invio della dichiarazione telematica è consentito solo per merci presentate in dogana o c/o luogo approvato (e quindi disponibili per eventuali controlli) e nei casi in cui si assumono come presentate (c.d. sdoganamento in mare).
Chi invia la dichiarazione deve garantire il rispetto della condizione di “merci presentate”.

É previsto che qualora l’ufficio accerti la violazione di tale condizione, procede senza indugio a contestarla al trasgressore applicando le misure previste quali, ad esempio, la sospensione/revoca delle autorizzazioni concesse, essendo venute a mancare i presupposti per un rapporto fiduciario con l’amministrazione.

La dichiarazione telematica può essere presentata dall’importatore/esportatore/speditore o da un suo rappresentante (indiretto/diretto) preventivamente autorizzati al Servizio telematico doganale.
L’Agenzia delle Dogane ricorda che la dichiarazione telematica è firmata digitalmente dal sottoscrittore, ovvero la persona fisica delegata dall’importatore/esportatore/speditore o dal suo rappresentante all’atto dell’adesione al Servizio telematico doganale.

In merito alla vidimazione dei documenti di accompagnamento della dichiarazione doganale, in una nota del 19 aprile 2016 si rammenta che certificati, licenze, nullaosta e ogni altro documento che richiedono la vidimazione e/o lo scarico devono essere presentati all’ufficio doganale competente entro i termini previsti dalle relative norme di riferimento.

Sanzioni
Nel nuovo Codice doganale sono dettate unicamente disposizioni di principio per l’applicazione delle sanzioni amministrative, previste nella forma dell’onere pecuniario o della revoca/sospensione/modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato, che richiamano i canoni stabiliti dalla giurisprudenza unionale in materia di effettività, proporzionalità e dissuasività della misura.

Pertanto, l’Agenzia delle Dogane ricorda che resta applicabile l’impianto sanzionatorio amministrativo nazionale previsto dal D.P.R n. 43/1973, dal D.Lgs. n. 472/1997, dal D.Lgs. n. 8/2016 e dalle altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni per violazioni il cui accertamento/irrogazione compete alle dogane.

La novità della pesatura dei container
A partire dal 1° Luglio 2016 è obbligatorio pesare i container prima del loro imbarco sulla nave, in mancanza del dato sul peso (si tratta di di peso lordo verificato – VGM), il container non potrà essere accettato per il carico sulla nave.
Insieme alle disposizioni internazionali IMO, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato il decreto dirigenziale n° 447/16 del 05/05/2016 con le linee guida applicative per la determinazione della massa lorda verificata del container.

Sono esclusi dalle procedure delle linee guida i contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, impiegate in brevi viaggi internazionali (come definiti dalla Regola III/2 della Convenzione Solas 74), qualora siano trasportati su rotabili (trailer o chassis).
Il decreto inoltre individua nella figura dello spedizioniere il c.d. shipper indicato dall’IMO cui spetta la produzione dello shipping document che indica la massa lorda verificata del contenitore.
Secondo quanto descritto nel contenuto della risoluzione dell’IMO, sono ammessi due sistemi per la pesatura del container.

A caricazione conclusa, lo spedizioniere (shipper) pesa il container imballato/chiuso e sigillato con strumenti regolamentari, o in alternativa, la massa del container può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte, che l’abbia parimenti determinata con strumenti regolamentari.

Lo spedizioniere (shipper) perviene ad attestare la VGM dei singoli elementi sulla base delle seguenti fasi: pesatura dei colli-carico (singoli packages e cargo items) con strumenti di pesatura regolamentari, o in alternativa, il peso di questi elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura fornita da una terza parte, determinata con strumenti regolamentari, ovvero dal peso dichiarato apposto indelebilmente sull’imballaggio sigillato all’origine.

Quindi lo spedizioniere (shipper) provvede alla pesatura dei materiali di rizzaggio/imballaggio (securing materials e packaging materials) con strumenti di pesa regolamentari, pesi che in alternativa possono essere desunti dalla documentazione di pesatura fornita da una parte terza che comunque ha sempre usato strumenti di pesatura regolamentari.
Lo spedizioniere determina la tara del container, in base a quanto indicato sulle pareti del contenitore stesso (punto 12 circolare IMO n. 1475).
La sommatoria dei pesi delle tre fasi di cui sopra determina il verified gross mass (VGM) del container.

Nel caso in cui lo spedizioniere adotti il secondo metodo di pesatura, deve possedere in alternativa: un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000; essere Operatore Economico Autorizzato-AEO, con certificato AEO-Sicurezza o certificato AEO-Semplificazioni doganali-Sicurezza.
Per entrambi i casi, il sistema di gestione adottato e certificato dovrà includere, tra l’altro, documentate procedure per lo svolgimento dell’attività di pesatura.

Infine lo spedizioniere dovrà redigere lo shipping document/documento di trasporto, indicante la verified gross mass-VGM da fornire al comandante della nave (anche attraverso il raccomandatorio marittimo) ed al rappresentante del terminalista, sufficientemente in anticipo per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio, documento che deve essere redatto secondo le modalità di cui al punto 6 della risoluzione IMO (circolare n. 1475).

Viene prevista un’applicazione della normativa IMO con un periodo transitorio (disposizioni transitorie) dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017: durante tale periodo potranno essere utilizzati per la pesatura anche strumenti diversi dagli strumenti regolamentari prima indicati, purché l’errore massimo permesso per tali strumenti non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche merceologiche e, comunque, non sia superiore a +/- 500 kg.





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