A seguito dei dubbi interpretativi sollevati dalla traduzione in italiano del regolamento, il Ministero del Lavoro ha ritenuto necessario precisare che il riposo compensativo – che va effettuato dopo un periodo di riposo settimanale ridotto ed entro la fine della terza settimana successiva – non può essere ripartito nell’arco delle tre settimane: va fruito in una sola volta, agganciandolo a un altro periodo di riposo di almeno nove ore.
Il Ministero ha invitato gli uffici ispettivi a uniformarsi a questa interpretazione, sanzionando la compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell’art.174, comma 7: qualora il conducente non rispetti per oltre il 10% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale previsti da regolamento, è soggetto a una sanzione amministrativa tra i 369 e i 1.476 euro; se i limiti non sono rispettati per oltre il 20%, la sanzione è tra i 422 e i 1.686 euro.
La violazione dei periodi massimi di guida settimanale comporta invece una sanzione amministrativa che va dai 264 ai 1.054 euro.