Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato una circolare (prot. 5681 del 16 Marzo 2015) dove vengono riepilogate le ipotesi in cui è consentita la locazione e il comodato di veicoli commerciali senza conducente, con annesse formalità.
La circolare offre “un riepilogo delle disposizioni che regolamentano la materia”.
I punti principali fissano che le norme sull’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi vietano la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.
La locazione di veicoli commerciali di massa superiore alle 6 ton è ammessa soltanto tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori e al REN (titolari di autorizzazione all’esercizio delle professione).
Le formalità legate all’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente da parte delle imprese di autotrasporto conto terzi sono contenute all’art. 12 del DLgs 286/2005 e successive modifiche (il contratto di locazione deve essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi essenziali: nome dell’impresa locatrice e di quella locataria, data e durata del contratto, dati di identificazione del veicolo locato).
Nella locazione internazionale vengono richiamati i contenuti della circolare ministeriale dell’8 maggio 2006, la quale prescrive l’obbligo della presenza a bordo del contratto scritto di locazione e, se il conducente non è il titolare dell’impresa locataria, del contratto di lavoro o dell’ultima busta paga.
Nell’autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa superiore alle 6 ton non rientrano né la locazione né il comodato.
La circolare analizza poi una serie di fattispecie legate al contratto di locazione e al comodato senza conducente.