Da ieri sono entrate in vigore alcune innovazioni che riguardano il cronotachigrafo.
Sono state introdotte dal Regolamento UE n. 165 del 4 febbraio 2014, che ha abrogato il Regolamento 3821/1985 e che diventa operativo in due tranche: la prima (più piccola) è partita ieri; la seconda (più corposa) deve attendere il 2 marzo del 2016.
Per la precisione, a entrare in vigore quest’anno sono gli artt. 24, 34 e 45 del Regolamento; tutto il resto slitta al prossimo anno.
Le novità più importanti riguardano l’esonero dalla normativa sui tempi di guida (e di conseguenza sull’uso del cronotachigrafo) per alcune tipologie di trasporto, che interessano soprattutto il conto proprio e i servizi postali.
All’articolo 3 del 561/2006 viene aggiunto un nuovo comma che esonera dall’uso del cronotachigrafo “i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione, e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa, e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”.
Il secondo comma dell’articolo 45 modifica l’articolo 13 del 561/2006, estende da 50 a 100 chilometri l’esonero del cronotachigrafo nei casi di:
La seconda innovazione riguarda tutti gli autisti soggetti all’uso del cronotachigrafo e apporta una piccola modifica all’articolo 34, intitolato “utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione”.
Il testo riprende l’analogo articolo del Regolamento 3821/1985, ma ha una nuova regola sul controllo, che recita: “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
La terza e ultima innovazione la troviamo nell’articolo 24 del Regolamento 165/2014, che tratta delle autorizzazioni che devono ottenere gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo.
In primo luogo stabilisce le tre caratteristiche d’installatori e manutentori dei cronotachigrafi: fornire formazione adeguata del personale, avere attrezzature per i test e godere di una “buona reputazione”.
Poi indica le modalità con cui devono essere condotte le verifiche degli installatori autorizzati: ogni due anni per tutti, ma gli Stati devono anche predisporre controlli a sorpresa su almeno il dieci percento degli installatori autorizzati l’anno.
Inoltre, ogni Stato deve fornire alla Commissione Europea l’elenco completo degli installatori e officine autorizzate, che sarà pubblicato sul web.