No al dumping sociale.
La Corte di Giustizia Europea pronuncia, infatti, una sentenza in favore dei lavoratori distaccati da un Paese all’altro, a cui va riconosciuto lo stesso livello retributivo riconosciuti dai contratti collettivi nazionali dello Stato in cui si sono recati.
Principio, questo, che la Corte desume in maniera specifica dalla normativa comunitaria già esistente, e in particolare dalla direttiva n. 96/71.
Prendendo in esame il comportamento di un’impresa polacca, l’Ue ha chiarito che, avendo diritto a vedersi garantita l’applicazione dei trattamenti retributivi minimi previsti dai contratti collettivi dello Stato membro ospitante, al lavoratore spettano come parte integrante del salario anche:
All’opposto rimangono esclusi dai trattamenti minimi i costi per l’alloggio dei lavoratori distaccati e l’indennità concessa sotto forma di buoni pasto.