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Sblocca Italia: ecco cosa cambia nel settore dell’autotrasporto.
Dal cabotaggio ad un fondo sblocca cantieri, tutte le novità che ci sono da sapere.


Trasporti Nazionali e Internazionali

Sblocca Italia: ecco cosa cambia nel settore dell’autotrasporto.

18 Novembre 2014

Ecco le disposizioni che toccano da vicino il settore e che sono contenute negli articoli 29 bis e 32 bis.
Ne riassumiamo di seguito il contenuto.

Cabotaggio con veicoli immatricolati all’estero – inversione dell’onere della prova (art. 32 bis, comma 1).
Questa norma dovrebbe consentire, finalmente, di combattere le illegalità diffuse nel trasporto di cabotaggio visto che gli attuali strumenti a disposizione delle forze dell’ordine si sono dimostrati insufficienti.
La modifica introdotta con lo “Sblocca Italia” realizza l’inversione dell’onere della prova a carico del conducente estero fermato per un controllo su strada.

A tal fine viene inserito un nuovo comma (l’1 bis) nell’art. 46 bis della Legge 298/1974.
L’art. 46 bis, come si ricorderà, era stato introdotto in occasione della riforma del C.d.S. avvenuta con la Legge 120/2010.

In pratica, qualora gli agenti rilevino una difformità tra le registrazioni del cronotachigrafo (o altri elementi relativi alla circolazione) e la documentazione che deve trovarsi sul mezzo quando si effettua il trasporto di cabotaggio, ove il conducente non riesca a spiegare questa difformità, egli risulterà soggetto alle sanzioni introdotte con questo nuovo comma 1 bis, che prevede una sanzione amministrativa da €. 5.000 ad €. 15.000, e con la misura accessoria del fermo del mezzo per 3 mesi (6 mesi in caso di reiterazione nel triennio).

Fruizione con il meccanismo del credito di imposta, dei contributi agli investimenti e alla formazione per l’anno 2014 (art. 32 bis, comma 2).
La disposizione interessa le imprese di autotrasporto che abbiano richiesto i contributi previsti, rispettivamente, dal D.M. del 3 Luglio 2014 e dal D.M del 19 Giugno 2014, per gli investimenti relativi al rinnovo del parco veicolare e/o quelli per la formazione di titolari, addetti e collaboratori dell’impresa, nell’anno 2014.
Per la fruizione di tali contributi viene introdotto il meccanismo del credito di imposta, da utilizzare in compensazione tramite il modello F24.

Potere del comitato centrale di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti delle motorizzazioni in materia di albo (art. 32 bis, comma 3).
Vengono ampliate le competenze del Comitato Centrale per l’Albo nazionale dell’Autotrasporto, al quale è assegnato il compito di decidere – con provvedimento definitivo – contro i provvedimenti adottati dagli Uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo degli autotrasportatori, e di sanzioni disciplinari.

Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 32 bis, comma 4).
La disposizione prevede l’obbligo, a carico di tutti i soggetti della filiera del trasporto, di utilizzare, per corrispondere i compensi dovuti in adempimenti di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al d.lgvo 286/2005, esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici bancari o postali).

Viene pertanto sancito il divieto di utilizzo del contante.
La violazione di questa disposizione verrà sanzionata ai sensi dell’art. 51, comma 1 del d.lgv. 231/2007 (comunicazione al Ministero dell’Economia, per gli adempimenti previsti dall’art. 14 della Legge 689/1981).

Onorabilità dell’impresa di autotrasporto ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’albo (art 29 bis).
Tra le ipotesi che comportano la mancanza dell’onorabilità in capo all’impresa di autotrasporto (o la perdita del requisito, qualora si verifichi dopo l’iscrizione all’Albo), previste dall’art. 5, comma 2 del D.lgv. 395/2000 e ss.mm. ed ii., viene inserita anche la presenza di un’informativa antimafia interdittiva nei confronti di uno dei soggetti verso i quali deve sussistere il requisito, ai sensi dell’art. 91 dei codici di leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgv. 159/2011 e ss.mm. ed ii.

In effetti, nel passaggio dalla precedente disciplina a quella attuale si era venuto perdendo la verifica dell’Antimafia, che  tuttavia, per quanto ci consta, numerose Province continuavano, per proprio conto, a richiedere d’ufficio.





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