Non c’è violazione dei diritti fondamentali dell’UE se la prova dell’origine delle merci importate, prodotta dalle autorità doganali sulla base del diritto processuale nazionale, si fonda sui risultati di analisi effettuate da un terzo che si rifiuti di fornire informazioni complementari.
Così la Corte di Giustizia ha interpretato l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE con riguardo a un caso in cui le dogane olandesi hanno imposto dei dazi doganali aggiuntivi all’importazione, dopo aver constatato che l’origine di una merce non era pachistana, ma cinese.
Nel 2007 la Unitrading aveva presentato presso le dogane olandesi una dichiarazione per l’immissione in libera pratica di più di 86mila kg di teste d’aglio fresco.
Le dogane, dopo aver prelevato dei campioni della merce, avevano imposto alla società la costituzione di una garanzia complementare, nutrendo dubbi sul Paese d’origine dichiarato.
Il laboratorio doganale di Amsterdam ha fatto esaminare una parte dei campioni da un laboratorio statunitense, che ha indicato una possibilità del 98% che il prodotto fosse aglio cinese.
La questione sorge dal fatto che non sono stati rivelati tutti i dettagli delle analisi realizzate dal laboratorio USA.
Secondo la Corte Ue, l’art. 47 della Carta ammette che la prova dell’origine delle merci importate, prodotta dalle autorità doganali sul fondamento del diritto processuale nazionale, si fondi sui risultati di analisi riguardo alle quali questi si rifiuti di fornire informazioni complementari – sia alle autorità doganali sia al dichiarante in dogana – ostacolando così e rendendo impossibile la verifica o la confutazione dell’esattezza delle conclusioni utilizzate.
Ciò vale a patto che i principi di effettività e di equivalenza siano rispettati.
La Corte ha comunque rimesso al giudice nazionale di accertare se tale circostanza si sia verificata nel procedimento principale.
Parimenti, la Corte ha rimesso a valutazioni basate sul fondamento del diritto processuale nazionale tutta una serie di questioni, a partire dalla risposta che le autorità doganali dovrebbero dare alla domanda dell’interessato di far eseguire, a sue spese, analisi nel Paese dichiarato quale Paese di origine.