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Fino al 30 novembre il contributo per l'acquisto di nuovi veicoli.
Contributo erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.


Trasporti Nazionali e Internazionali

Fino al 30 novembre il contributo per l’acquisto di nuovi veicoli.

15 Ottobre 2014

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto 03.07.2014, ha attivato un’agevolazione a favore delle imprese del settore trasporto merci che intendono rinnovare il parco circolante.

L’importo massimo del contributo per ogni singola impresa è di 500.000 euro, con riferimento al complesso degli investimenti effettuati dall’impresa.
Per poter presentare la domanda è necessario avere regolare iscrizione all’albo autotrasportatori merci per conto terzi e al registro elettronico nazionale.

Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pertanto la tempestività della spedizione diventa un elemento determinante per l’effettiva fruizione del beneficio.

Si consiglia dunque di presentare la domanda il prima possibile, fermo restando che l’effettiva erogazione del contributo avverrà dopo un’accurata fase istruttoria e sarà resa nota sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Possono usufruire dell’agevolazione solo le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive sul territorio italiano (sono comprese anche quelle comunitarie aventi una sede secondaria in Italia), che siano in regola con i requisiti di iscrizione:

  • all’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
  • al Registro elettronico nazionale (REN), salvo il caso delle imprese che esercitano l’attività con veicoli di massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, per le quali è sufficiente la sola iscrizione all’Albo.

Sono agevolabili le spese per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria di:

  • autoveicoli, nuovi di fabbrica, a trazione alternativa a gas naturale o biometano, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate (sono compresi anche i veicoli con massa pari a 3,5 tonnellate nonché quelli con massa pari a 7 tonnellate), e pari o superiore a 16 tonnellate;
  • semirimorchi, nuovi di fabbrica, destinati in via prevalente al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e al trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.





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