È una sentenza che accoglie il ricorso di un autista che si era visto negare, nel trattamento di fine rapporto con il suo precedente datore di lavoro, l’indennità di trasferta.
La Corte di Cassazione, quindi, ha stabilito che è diritto dell’autista ottenere nel proprio TFR il calcolo dell’indennità, poiché la trasferta rappresenta un elemento strutturale delle retribuzioni: nello specifico, significa che quando l’indennità compensa un disagio e non ha un carattere risarcitorio di rimborso spese, essa deve essere calcolata come parte retributiva.
Ciò che viene stabilito dalla Cassazione trova, peraltro, già applicazione nell’attuale contratto di lavoro, che stabilisce che se la trasferta è superiore ai limiti di esenzione deve essere calcolata nel trattamento di fine rapporto perché assume di fatto un profilo retributivo.