Premessa
Ottobre pare ancora lontano ma gli organizzatori di “Made Expo“, l’importante appuntamento per le aziende che operano nei diversi comparti della filiera costruzioni, sono già al lavoro.
Cura del territorio e riqualificazione degli immobili civili e industriali che comprenda anche criteri antisismici: sono questi i grandi temi di cui la nostra Italia ha bisogno, e rappresentano, allo stesso tempo, opportunità di sviluppo nella direzione della sostenibilità e di incremento di settore.
Portare questi temi dal dibattito all’applicazione, in una chiave di prevenzione diffusa, è l’obiettivo di Made Expo, che intanto promuove iniziative di sensibilizzazione verso le istituzioni sostenendo l’impellente necessità di sviluppare un’efficace azione di riqualificazione immobiliare, sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale sia per quanto riguarda la sicurezza.
In attesa delle novità 2012 che il salone porterà, cerchiamo di mettere a fuoco i grandi temi e dibattiti con cui l’Italia si confronta nei termini di sismicità e costruzione preventiva.
Il territorio italiano è attualmente diviso convenzionalmente in 174 distinti distretti sismici, inclusi quelli a mare, zone sismogenetiche definite da una specifica denominazione utile a localizzare l’area in cui si verifica l’epicentro di un terremoto.
Con l’ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, aggiornata al 16/01/2006 con le indicazioni delle regioni, venivano delegati gli enti locali ad effettuare la classificazione sismica di ogni singolo comune al fine di prevenire eventuali situazioni di danni a edifici e persone a seguito di un eventuale terremoto.
Il provvedimento legislativo del 2003 elenca i comuni italiani e li classifica in 4 categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato in base al picco di accelerazione al suolo (PGA) e per frequenza ed intensità degli eventi.
Si va dalla zona 1 di alta sismicità con PGA oltre 0,25g, alla zona 4 di sismicità molto bassa con PGA inferiore a 0,05g.
Il decreto che risale al 14 gennaio 2008 e si occupa delle Norme Tecniche per le Costruzioni introduce, poi, una nuova metodologia per definire la pericolosità sismica di un luogo e le azioni sismiche di progetto per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.
Il territorio nazionale viene così successivamente suddiviso attraverso una maglia di punti notevoli, al passo di 10 km.
Mediante un procedimento di interpolazione tra i dati relativi ai quattro punti del reticolo più vicini al sito in esame, è possibile risalire alle caratteristiche spettrali specifiche del sito stesso, tutti dati necessari per la progettazione strutturale degli immobili.
Le norme tecniche per le costruzioni (NTC) per la legislazione italiana sono attualmente definite nel Decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e entrano effettivamente in vigore a partire dal 30 giugno 2009.
A stilarlo è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministro dell’Interno e il capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Il 2008 è un anno cruciale nelle legislazione del settore, in quanto a partire da qui le NTC raggruppano, per la prima volta in un unico testo, i criteri di verifica della sicurezza per tutte le tecnologie costruttive (stabilità dei terreni, muratura, cemento armato, legno, acciaio), unificando criteri di valutazione, livelli di sicurezza, modalità di progettazione, certificazione dei materiali, collaudi, norme per gli edifici esistenti.
Le principali novità consistono nell’obbligatorietà delle verifiche sismiche per tutto il territorio nazionale e l’obbligo dei calcoli strutturali col metodo semiprobabilistico agli Stati Limite (SL), basato sugli Eurocodici, limitando a pochi casi, e solo nelle zone a bassa sismicità, la possibilità di utilizzo delle verifiche alle Tensioni Ammissibili (TA).
Il precedente metodo di progettazione alle tensioni ammissibili è stato definito come imperfetto causa, principalmente, l’imprecisa aderenza delle leggi costitutive assunte per i materiali acciaio e calcestruzzo alle leggi reali, e per il procedimento di verifica limitato alla sola fibra della sezione maggiormente sollecitata.
Il metodo semiprobabilistico agli stati limite rappresenta la novità, e consiste principalmente nell’effettuare una verifica che abbia valenza probabilistica, ma sia eseguita seguendo la metodologia utilizzata nei metodi deterministici.
Pertanto, per lo studio di una struttura con il metodo degli stati limite, per prima cosa deve essere definito il modello per lo schema geometrico e per i carichi.
Dopo aver effettuato il pre dimensionamento degli elementi strutturali, si procede ad esaminare il comportamento della struttura mediante l’analisi strutturale.
I risultati dell’analisi, secondo metodo lineare o non lineare, sono le sollecitazioni caratteristiche che vanno moltiplicate per il relativo coefficiente per avere il valore di calcolo o di progetto.
Si procede, infine, alla verifica.
Secondo la nuova “filosofia” di approccio introdotta dalle NTC 2008, inoltre, lo studio delle strutture di un edificio va effettuato obbligatoriamente nel suo complesso e non più “per parti”, rendendo di fatto indispensabile l’utilizzo di programmi automatici di calcolo.
Gli NTC, infine, seguono le regolamentazioni dettate dagli Eurocodici (EC), ovvero le norme europee per la progettazione strutturale.
Dall’Eurocodice 0 all’Eurocodice 9, si suddividono i vari settori e argomenti trattati, dal metodo semiprobabilistico alle strutture in alluminio, passando per le azioni di calcolo sulle strutture e le strutture in acciao, legno o muratura portante.
Oltre alle novità in materia di sicurezza sismica e alle verifiche e alle valutazioni delle costruzioni, la normativa prevede le eventuali responsabilità dei diversi attori nelle varie fasi della costruzione: il progettista, che deve definire già nel progetto la vita nominale della struttura (e quindi stabilire la durabilità dell’opera), il direttore dei lavori ed il collaudatore con struttura compiuta.
Le valutazioni post evento sismico
Gli eventi recenti ci fanno riflettere sulle valutazioni di sismicità e di costruzione a seguito dei danni subiti dagli edifici.
La scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica), di cui si discute molto nelle ultime settimane, è stata predisposta dalla Protezione Civile e permette di esprimere, attraverso una valutazione speditiva del rilevamento del danno, un giudizio di agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post sismica.
Nel documento si legge: “la valutazione di agibilità in emergenza post sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili – volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana”.
Queste parole ci portano a presupporre che la conoscenza della massima intensità che può verificarsi al sito nel corso della crisi sismica, e cioè dell’evento di riferimento rispetto al quale formulare il giudizio di agibilità, è un criterio fondamentale.
Cosa accade invece nella fase di progettazione di una struttura nuova?
Qui è la norma che fissa l’azione sismica di riferimento.
Nel documento si legge ancora che la definizione delle responsabilità giuridiche cui l’operatore va incontro assumendosi, normalmente in forma volontaristica, il grave compito di decidere della agibilità, e dunque del normale uso di un edificio potenzialmente soggetto a scosse sismiche nel breve periodo, rappresenta uno dei fattori cruciali del successo di una corretta gestione post evento.
Da questo percepiamo come le figure garanti e i ruoli definiti siano quanto più un tema delicato soprattutto a livello italiano.
In California, ad esempio, i tecnici valutano la sicurezza delle strutture danneggiate usando al meglio il loro giudizio professionale e, in accordo alle leggi dello Stato, nessun “disaster service worker” operante durante lo stato di emergenza è perseguibile civilmente a causa di danni a cose o persone.
La situazione in Italia è alquanto diversa: la legislazione riguardante i sopralluoghi di agibilità in condizioni di emergenza post sismica è molte volte carente e la giurisprudenza è talvolta penalizzante.
Le riflessioni degli ultimi tempi, dettate soprattutto dai tragici eventi che hanno visto un’Emilia Romagna colpita come mai in passato, fa pensare che forse la strada più percorribile sarebbe allora quella di lasciare l’onere del rilascio della Certificazione di Agibilità Sismica alle squadre ordinariamente preposte da parte della Protezione civile, per richiedere certificazioni sempre più professionali.