“Alcuni documenti di identità e di riconoscimento verranno rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti stata prevista per il documento medesimo”: è quanto afferma il Decreto Semplificazioni che ha recentemente introdotto nuove norme nella gestione e controllo delle documentazioni di identità.
La disposizione confermata interessa i documenti rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore dello stesso Decreto legge, ossia dopo il 10 febbraio 2012.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene a riguardo e fornisce chiarimenti rispetto alla gestione del documento di patente di guida.
La notizia è diffusa dal sito ufficiale dell’Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (Anita) e afferma che il Ministero ha chiarito che la patente di guida è un documento soggetto ad una normativa di carattere speciale (il Codice della Strada) e conforme per modello e disciplina a disposizioni comunitarie armonizzate (direttive patenti).
Sicché la notizia è buona: nessun cambiamento in vista poiché si rivela che la scadenza del documento di guida continua a rimanere regolamentato dall’articolo 126 del Codice della Strada senza introdurre le nuove disposizioni del Decreto Semplificazioni.