Come è ormai noto a tutti gli operatori del settore il Codice Doganale comunitario è attualmente in discussione presso il Consiglio dell’Unione Europea.
Uno degli aspetti al vaglio della UE è rappresentato proprio dall’ipotesi di centralizzazione delle operazioni doganali per i regimi delle importazioni e delle esportazioni.
In sostanza si vorrà permettere agli operatori di presentare la dichiarazione doganale nel luogo dove ha sede la società, indipendentemente dalla circostanza che l’operazione di importazione o di esportazione sia effettuata in altri stati membri dell’Unione Europea.
In particolare sarà l’art.60 del futuro Codice Doganale che dovrà disciplinare tale fattispecie.
Nella sua formulazione attuale (ancora suscettibile di qualche modifica) l’articolo 60 individua quale luogo di nascita dell’obbligazione doganale quello ove viene presentata la dichiarazione doganale (quello dove viene effettuata l’operazione), e attraverso il rinvio al successivo art.128 parag.3, prevede come luogo di nascita dell’obbligazione doganale il luogo dove deve essere presentata la dichiarazione complementare, secondo quanto indicato nell’autorizzazione alle procedure semplificate rilasciata all’operatore (sede della società autorizzata).
I vantaggi di questa nuova impostazione operativa saranno sicuramente avvertiti maggiormente da tutte quelle realtà aziendali che contano più sedi o filiali nell’ambito comunitario, in quanto la centralizzazione delle operazioni doganali permetterà loro di avere un un’unica amministrazione doganale di riferimento con la conseguenza che si genereranno degli indubbi risparmi in termini economici all’atto dell’espletamento delle formalità doganali.
Il principale ostacolo all’attuazione di tale normativa deve essere ricercato nella mancanza di un sistema informatico comune dei vari stati membri e nelle differenti modalità con cui i Paesi valutano l’analisi dei rischi degli operatori.
Non bisogna peraltro dimenticare che anche la differente normativa in materia di gestione dei dati statistici e le differenti normative fiscali di ciascuno Stato membro potranno creare qualche difficoltà nell’attuazione di tale innovazione.
Una prima soluzione potrebbe essere ricercata, analogamente a quanto effettuato a proposito delle autorizzazioni uniche, con la stipula di accordi bilaterali tra gli stati membri che saranno coinvolti dalle eventuali domande di centralizzazione formulate dai soggetti passivi.
I Servizi della Commissione sono peraltro già al lavoro con l’intento di riuscire a predisporre quel necessario scambio di informazioni, a livello informatico, tra i vari Stati membri all’atto dell’effettuazione delle operazioni di importazione o di esportazione.
In particolare è prevedibile che la centralizzazione delle operazioni doganali verrà concessa solamente agli operatori che saranno in grado di presentare le dichiarazioni doganali in formato elettronico e non in quello cartaceo.
Altro elemento imprescindibile dovrà essere ricercato nell’uniformazione delle analisi dei rischi tra i vari Stati membri nella valutazione degli operatori in quanto solamente i soggetti ritenuti affidabili potranno accedere alle facilitazioni della centralizzazione.