Il Decreto 20 dicembre 2006
Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche fiscali del 20 dicembre 2006 (in G.U. n.302 del 30 dicembre 2006) sono stati modificati i limiti per determinare la periodicità di presentazione degli elenchi Intrastat.
Riepiloghiamo modalità e termini di presentazione degli elenchi alla luce di tali modifiche.
Per le cessioni intracomunitarie gli elenchi devono essere presentati:
Per gli acquisti intracomunitari gli elenchi devono essere presentati:
Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, non è, dunque, prevista, la periodicità trimestrale.
Le nuove disposizioni in commento prevedono, innovando rispetto al passato, che qualora nel corso dell’anno siano superate le soglie di 40.000 euro o di 250.000 euro (per le cessioni intracomunitaria), il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel quale il limite è stato superato.
In tal caso, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, è obbligatoria le presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuale nel corso dei mesi precedenti.
Una disposizione analoga è prevista relativamente agli acquisti intracomunitari, in caso di superamento del limite di 180.000 euro nel corso dell’anno; in tal caso occorrerà presentare gli elenchi con cadenza mensile a partire dal mese successivo al trimestre in cui il limite è stato superato; anche in questa ipotesi, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, è necessario presentare un elenco contenente le cessioni effettuale nel corso dei mesi precedenti.
Per ciò che attiene ai termini di presentazione degli elenchi, ricordiamo che la scadenza è fissata al giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, per i contribuenti “mensili”, ovvero all’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (trimestre o anno) per i contribuenti “trimestrali” o “annuali”.
Il decreto del 20 dicembre in esame dispone inoltre la proroga di cinque giorni dei termini per i soggetti (appositamente abilitati) che, per la presentazione degli elenchi, utilizzano il sistema di trasmissione telematica EDI (Electronic Data Interchange).
Colonne Valore statistico, Condizioni di consegna, Modalità di trasporto
Gli operatori che nel corso dell’anno precedente hanno realizzato un ammontare di spedizioni (relativamente al modello delle cessioni) o di arrivi (per il modello degli acquisti) inferiore ad Euro 20.000.000,00 non sono più tenuti alla compilazione delle tre colonne sopra citate.
Si ricorda tuttavia che nell’ipotesi di compilazione della dichiarazione intrastat “ai soli fini statistici” (onere dei soli operatori con cadenza annuale), tali informazioni sono comunque dovute anche da chi si colloca sotto la sopra citata soglia.
Si precisa inoltre che i 20.000.000 di Euro devono essere calcolati singolarmente per cessioni e per acquisti per cui un’azienda potrebbe essere esonerata dall’inserimento di tali informazioni per le cessioni e non per gli acquisti (o viceversa o per entrambe).
Impianti industriali
Gli operatori che vendono impianti industriali di valore superiore ad Euro 3.000.000 possono, previa autorizzazione da richiedersi all’Istat, ottenere il beneficio di indicare nei modelli intrastat un’unica voce doganale (nomenclatura combinata) che identifichi l’intero impianto.
In sostanza si tratta di un’agevolazione particolare che permette di non dover dettagliare tutte le voci doganali di cui si compone un impianto industriale molto vasto riconducendo la classificazione dell’intero impianto ad un’unica nomenclatura combinata concordata con l’Istituto Nazionale di Statistica.
Ingresso di Romania e Bulgaria nella UE
Dal 01.01.07 Romania e Bulgaria fanno a tutti gli effetti parte del territorio della UE.
Le disposizioni contenute nel decreto in commento si applicano agli elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dall’anno 2007.