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Valore delle merci da dichiarare in dogana
Nell'Allegato 23 del Regolamento di attuazione al codice doganale viene stabilito che è possibile procedere dichiarando il valore in Dogana in un'unica soluzione all'atto dell'importazione dei primi prodotti finiti


Consulenza e Formazione

Valore delle merci da dichiarare in dogana

13 Dicembre 2010

Nell’Allegato 23 del Regolamento di attuazione al codice doganale (Reg. CEE 2454/93Note interpretative in materia di valore in dogana) in riferimento all’Art. 32 paragrafo 1, lettera b, punto ii, del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE 2913/93) viene stabilito che è possibile procedere dichiarando il valore in Dogana in un’unica soluzione all’atto dell’importazione dei primi prodotti finiti ottenuti per mezzo delle attrezzature inoltrate in export definitiva.
In occasione di questo quesito ci corre l’obbligo di invitare gli operatori del settore a prestare massima attenzione all’atto della compilazione del D.V.1, documento particolarmente delicato per vari aspetti.
In particolare non si deve commettere l’errore di dimenticare che il dichiarante doganale, nella maggioranza dei casi, non è assolutamente in grado di conoscere nel dettaglio i rapporti in essere tra il cedente ed il cessionario.

La situazione è stata inoltre aggravata dal contenuto dell’Articolo 35 del Decreto Bersani (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04/07/06) che, come è noto, ha stimolato l’Agenzia delle Dogane a porre particolare attenzione al valore dichiarato in dogana durante le operazioni di importazione ed esportazione attivando, se del caso, anche le revisioni dell’accertamento delle bollette doganali.
In particolare l’Agenzia delle dogane potrà procedere con l’acquisizione, con le modalità previste dall’Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Attribuzioni e poteri degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto), dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito.

La richiesta di informazioni e di documenti potrà essere rivolta dal funzionario dell’Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci.
La raccolta e l’elaborazione dei dati è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’Articolo 53 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ci rendiamo perfettamente conto che le richieste analitiche ai clienti dei dati necessari alla corretta compilazione del citato modello comportano un impegno significativo che si traduce in una perdita di tempo, in quanto purtroppo tale impegno non viene remunerato come dovuto, ma non dobbiamo dimenticare che i nostri clienti sono, nella maggior parte dei casi, assolutamente digiuni della materia perciò l’input di fornire determinate informazioni non può che partire dalla categoria dei doganalisti che d’ora innanzi dovranno vivere la semplice emissione di una bolletta doganale di importazione non solamente come la compilazione di un documento, ma come l’atto finale di una doverosa consulenza, eseguita da un professionista altamente preparato.
Cerchiamo quindi di metterci nei panni del cliente importatore che non conosce assolutamente l’esistenza del citato documento e che potrebbe contestare al proprio doganalista la veridicità di quanto da lui dichiarato sul D.V.1.
Forse una semplice richiesta di informazioni, anche inoltrata a mezzo mail all’operatore, da parte del dichiarante doganale potrebbe prevenire eventuali problemi e ridurre considerevolmente i rischi per l’importatore e per lo stesso professionista.





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