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Riforma della L. 130/1999: come cambia la cartolarizzazione delle scorte di magazzino
La riforma della L. 130/1999 apre la securitization alle scorte di magazzino


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Riforma della L. 130/1999: come cambia la cartolarizzazione delle scorte di magazzino

4 Giugno 2026 Riforma della L. 130/1999: come cambia la cartolarizzazione delle scorte di magazzino

Fino a oggi la cartolarizzazione era associata soprattutto ai crediti. La riforma della Legge 130/1999  introdotta dalla legge annuale sulle PMI (L. 11 marzo 2026 n. 34 art.8, in vigore dal 7 aprile 2026) cambia però il perimetro operativo dello strumento e apre uno scenario nuovo anche per il mondo della logistica e della supply chain. Per la prima volta, infatti, diventano cartolarizzabili anche i beni mobili non registrati e quindi le scorte di magazzino.

La modifica normativa non rappresenta soltanto un ampliamento tecnico della disciplina. Il cambiamento più rilevante riguarda la logica economica dell’operazione. La cartolarizzazione smette di intervenire solo a valle del ciclo produttivo e inizia a spostarsi verso le fasi iniziali della produzione, anticipando liquidità prima ancora della formazione del credito commerciale.

In un sistema industriale come quello italiano, caratterizzato da manifattura diffusa, cicli produttivi lunghi e forte immobilizzazione di capitale nelle rimanenze, il tema assume una valenza strategica. Le scorte diventano così una leva finanziaria attiva e non più soltanto una voce di magazzino da gestire.

Destocking: il magazzino come leva finanziaria

Il cuore della riforma è il cosiddetto destocking di magazzino, ossia l’insieme delle strutture finanziarie che consentono di valorizzare economicamente le scorte senza attendere la vendita dei beni e l’incasso dei crediti.

Le modifiche agli articoli 7, 7.1 e 7.2 della Legge 130/1999 seguono tre direttrici precise:

  • riconoscimento esplicito dei crediti futuri;
  • ridefinizione del patrimonio destinato come insieme dinamico di beni, diritti e prodotti derivanti dalla loro trasformazione;
  • estensione delle operazioni ex art. 7.2 ai beni mobili non registrati.

Quest’ultimo punto è quello che segna la svolta più netta. Le scorte di magazzino entrano direttamente nelle operazioni di securitization, superando un limite che fino a oggi confinava lo strumento principalmente ai crediti o agli asset immobiliari.

Dal punto di vista industriale, la riforma consente di costruire vere operazioni di “cartolarizzazione di filiera”. L’operazione può infatti intercettare l’intero ciclo produttivo: dalla materia prima al prodotto finito, passando per trasformazione, movimentazione e vendita.

Le due strutture operative e il ruolo del revolving

Sul piano operativo emergono due modelli principali. Nel primo caso la società veicolo finanzia l’impresa tramite una struttura a ricorso limitato garantita da un patrimonio destinato composto da crediti, beni e relativi flussi finanziari. Nel secondo modello, disciplinato dall’art. 7.2, avviene invece una vera cessione delle scorte alla SPV, che utilizza i proventi della gestione dei beni per remunerare i titoli emessi.

In teoria la distinzione appare chiara: finanziamento nel primo caso, cessione nel secondo. Nella pratica, però, il confine tende a diventare meno netto. A incidere è soprattutto il meccanismo revolving.

Le scorte di magazzino non sono asset statici. Entrano, escono, vengono trasformate e sostituite continuamente. Per questo le operazioni di destocking prevedono strutture “rotative”, nelle quali i beni iniziali vengono progressivamente sostituiti da nuove scorte con caratteristiche analoghe.

Il risultato è una struttura aperta e continuativa. Il magazzino non viene più trattato come uno stock fisso da smobilizzare, ma come una base dinamica sulla quale costruire una linea stabile di finanziamento del capitale circolante.

Questo aspetto ha però conseguenze rilevanti sul piano contabile e fiscale. Quanto più l’operazione resta integrata nel ciclo produttivo dell’impresa e quanto più l’azienda continua a gestire direttamente il magazzino, tanto più diventa difficile sostenere un reale trasferimento dei rischi economici alla società veicolo.

Derecognition, bilancio e posizione finanziaria netta

Il nodo centrale riguarda la derecognition, cioè la possibilità di eliminare le rimanenze dal bilancio dell’impresa. Secondo i principi contabili nazionali e internazionali, ciò può avvenire solo se vengono trasferiti in modo sostanziale rischi, benefici e controllo sugli attivi.

Nelle operazioni basate sul patrimonio destinato questo trasferimento, nella maggior parte dei casi, non si realizza. L’impresa continua, infatti, a sostenere il rischio di invenduto e mantiene la gestione operativa delle scorte. Le rimanenze restano quindi in bilancio e l’operazione assume sostanzialmente natura finanziaria, con iscrizione di un debito verso la SPV.

Anche nel modello ex art. 7.2 la semplice cessione formale dei beni potrebbe non bastare. Se il controllo economico resta in capo all’impresa, l’operazione rischia di essere riqualificata come finanziamento anche sotto il profilo fiscale.

Il tema ha effetti diretti sulla posizione finanziaria netta (PFN). Se l’operazione viene trattata come debito finanziario, la PFN peggiora. Se invece vengono soddisfatti i requisiti per il deconsolidamento delle scorte, l’impresa può ridurre il capitale circolante senza aumentare l’indebitamento, migliorando così alcuni indicatori finanziari.

Per il settore logistico e manifatturiero si apre quindi una fase nuova. La riforma amplia gli strumenti disponibili per finanziare il working capital, ma allo stesso tempo impone una maggiore attenzione nella progettazione delle strutture operative, soprattutto nei casi in cui il magazzino rimanga fortemente integrato nei processi industriali quotidiani.

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