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Franchigie doganali applicabili alle importazioni
Risulta ancora oggi difficoltoso stabilire quando le merci, oggetto di importazioni, possono lecitamente usufruire dell'agevolazione di esenzione del pagamento dei diritti doganali.


Consulenza e Formazione

Franchigie doganali applicabili alle importazioni

13 Dicembre 2010

Nonostante siano trascorsi ormai diversi anni dall’entrata in vigore del decreto n.489, del 05.12.97, del Ministero delle Finanze, recante le norme da seguire per l’effettuazione di importazioni definitive di beni privi di carattere commerciale in esenzione dal pagamento dei diritti doganali, risulta ancora oggi difficoltoso stabilire, all’atto pratico, quando le merci oggetto delle importazioni possono lecitamente usufruire della sopra citata agevolazione.
Riteniamo per questo doveroso rammentare che, in base a quanto espressamente disposto dall’art.2 del decreto ministeriale sopra citato, risultano esonerati dal pagamento dai diritti doganali (franchigia dai diritti doganali), all’atto dell’importazione, le merci per le quali l’esenzione risulti disposta, con carattere di obbligatorietà, rispettivamente da un regolamento comunitario per i diritti di confine e da una direttiva comunitaria per l’imposta sul valore aggiunto.
La franchigia verrà peraltro concessa alle condizioni con le modalità e formalità previste dal medesimo regolamento comunitario o dalla relativa direttiva.

Spedizioni di valore trascurabile

Risultano ammesse alla franchigia dai diritti doganali tutti le merci il cui valore intrinseco, calcolato per ciascuna spedizione, non ecceda complessivamente i 22 Euro indipendentemente dalla natura commerciale o meno dell’invio.
Questa categoria di merci può, talvolta, interessare anche le aziende che ricevano beni di modesta entità per i quali non saranno pertanto dovuti i diritti doganali all’atto dell’importazione.
Nella maggior parte dei casi la spedizione di questa tipologia di merce viene affidata ai corrieri espressi.

Esclusioni dalla franchigia

Devono ritenersi comunque esclusi dal beneficio della franchigia, indipendentemente dal loro valore intrinseco, i seguenti prodotti per i quali sono fissati limiti quantitativi particolari:

  1. I prodotti alcolici;
  2. I profumi e l’acqua da toletta;
  3. I tabacchi ed i prodotti del tabacco.

Franchigie per piccole spedizioni prive di carattere commerciale

Risultano essere ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità.
Al fine di qualificare una spedizione come “piccola” e priva del “carattere commerciale” si rende indispensabile che la spedizione presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

  • Presenti carattere occasionale;
  • Riguardi esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;
  • Riguardino merci il cui valore globale non superi 45 Euro ivi compresi il valore di prodotti quali tabacco, bevande alcoliche e profumi per i quali la franchigia può essere accordata solamente entro i limiti quantitativi previsti;
  • Non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.




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