Il 15 luglio 2003 è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE una direttiva (n. 59) che introdurrà alcune importanti novità per i conducenti di veicoli per i quali è richiesta una patente superiore alla B. Si tratta solo dell’ennesimo onere burocratico al quale dovranno adempiere gli autotrasportatori o di un provvedimento utile ed efficace, nell’ottica di un miglioramento della sicurezza stradale e degli stessi conducenti?
In sostanza, la direttiva stabilisce che i conducenti di veicoli per quali è necessaria una patente di guida di cat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, potranno esercitare la loro attività commerciale di trasporto merci o passeggeri solo se in possesso di un certificato di idoneità professionale, denominato “CAP“, comprovante la loro qualificazione iniziale o formazione periodica.
Sono esentati dall’obbligo coloro che utilizzano il veicolo a fini privati e non commerciali e coloro che lo utilizzano nell’esercizio della propria attività, ma per i quali la guida non è l’attività principale.
La direttiva non si applica inoltre ai conducenti di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h, di veicoli appartenenti alle forze armate, alla protezione civile, ai pompieri, di veicoli utilizzati in stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio,di veicoli sottoposti a prove su strada, ad uso di autoscuole.
La qualificazione iniziale consiste nel superamento di un esame. Gli Stati membri possono prevedere l’obbligatorietà o meno della frequenza a corsi di preparazione all’esame. Gli eventuali corsi devono avere una durata di 280 ore, con almeno 20 ore di guida individuale, assistita da un istruttore.
Per i conducenti titolari di CAP che effettuano trasporto merci che ampliano o cambiano la loro attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, non è necessario ripetere le sezioni comuni della qualificazione iniziale, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione. In tal caso la durata dei corsi è limitata a 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.
Per i conducenti di veicoli delle cat. di patenti di guida C1 e C1+E; per i conducenti di veicoli delle cat. di patenti C, C+E, D1, D1+E, che abbiano compiuto 21 anni; per i conducenti di veicoli delle cat. di patenti D e D+E che soddisfino particolari requisiti, è prevista la possibilità di effettuare una qualificazione iniziale accelerata. In questo caso le ore di corso si riducono a 140, di cui 10 di guida individuale.
La formazione periodica consiste nella frequenza, obbligatoria, di corsi di aggiornamento della durata di 35 ore, presso centri autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri. Tali corsi di formazione devono essere seguiti periodicamente, ogni cinque anni.
Le materie sulle quali verteranno la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono la guida razionale sulla base delle norme di sicurezza, la legislazione vigente in materia di trasporti, salute, sicurezza, servizi, logistica.
Per attestare il possesso del CAP da parte di un conducente, gli Stati membri dovrebbero apporre il codice comunitario armonizzato previsto a tal fine, corredato della data di scadenza del codice, sulla patente di guida oppure sulla nuova “carta di qualificazione del conducente”, reciprocamente riconosciuta dagli Stati membri.
La direttiva dovrà essere recepita entro il 10 settembre 2006. Il termine per l’applicazione delle disposizioni riguardanti la formazione iniziale per la guida di veicoli appartenenti alle cat. D1, D1+E, D e D+E, decorre il 10 settembre 2008; per la guida di veicoli appartenenti alle cat. C1, C1+E, C e C+E, la scadenza è per il 10 settembre 2009.