La classificazione doganale delle merci costituisce un elemento di estrema rilevanza per le aziende in quanto l’esatta attribuzione della “nomenclatura combinata”, ai prodotti oggetto delle dichiarazioni doganali, si riflette sulla corretta applicazione di eventuali dazi doganali (se previsti per il prodotto specifico), dell’imposta sul valore aggiunto, di eventuali altre Imposte e Tasse, di regimi economici, di altri regimi doganali e di differenti procedure doganali.
Nell’ipotesi in cui un operatore abbia il dubbio in merito alla corretta classificazione della propria merce può richiedere, così come disposto dal Codice Doganale Comunitario (1), che sia la Dogana ad esprimersi sull’esatta “voce doganale” da attribuire ai prodotti oggetto della richiesta.
L’informazione tariffaria rilasciata dall’Autorità Doganale produce effetti giuridici nell’ambito di tutta l’Unione Europea vincolando, per un periodo di 6 anni, al rispetto della classificazione attribuita a quelle specifiche merci, tutte le amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri della Comunità.
Soggetti autorizzati a richiedere un’Informazione Tariffaria Vincolante
La richiesta di informazione tariffaria vincolante può essere effettuata da chiunque in quanto, in base a quanto previsto dall’art.11 del regolamento Cee 2913/92, non esistono limitazioni in merito: «Chiunque può ottenere dall’autorità doganale un’informazione sull’applicazione della normativa doganale».
L’autorità doganale può rifiutarsi di dare seguito alla richiesta inoltrata da un operatore solamente nell’ipotesi in cui la richiesta non si riferisca ad un’operazione commerciale realmente prospettata.
I costi a carico del richiedente, per l’ottenimento dell’informazione, sono limitati alle spese che l’autorità doganale deve sostenere per eventuali analisi o perizie che si possono talvolta rendere necessarie.
Fatta eccezione per i costi sopra citati il servizio deve intendersi completamente gratuito.
Titolare dell’Informazione
Il titolare dell’informazione è la persona a nome della quale viene rilasciata l’informazione in questione ed è colui che può pretendere il rispetto, da parte delle autorità doganali comunitarie, della classificazione rilasciata per i suoi specifici prodotti.
Modalità per la richiesta
Il sistema delle Informazioni Tariffarie Vincolante, in vigore dal 01.01.91, risulta essere stato integralmente recepito dal Codice Doganale Comunitario e dalle sue disposizioni di applicazione e prevede l’obbligo, a carico del richiedente, di formulare una richiesta per iscritto, esente da bollo, da presentare alla Dogana competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione risulta essere utilizzata, oppure all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente (2).
L’informazione rilasciata dalla Dogana risulta essere vincolante, nei confronti delle autorità, esclusivamente per le operazioni doganali poste in essere dopo la data della comunicazione dell’informazione al richiedente.
Non risulta pertanto possibile richiedere informazioni tariffarie vincolanti per merci già dichiarate in Dogana oppure oggetto di controversia doganale.
La richiesta può essere inoltrata esclusivamente per un solo prodotto e, nel caso in cui un operatore abbia necessità di ricorrere all’istituto dell’informazione tariffaria vincolante per più merci, dovrà necessariamente inoltrare un numero di richieste pari ai prodotti per i quali intende ottenere l’informazione (3).
1 Reg. Cee 2913/92 del 19.07.92 artt. 11-12
2 Art.6 del Reg. Cee 2454/93 del 02.07.93 – Disposizioni di attuazione del Codice Doganale Comunitario
3 Anche la circolare 10.10.1995 n.263 ha ribadito il concetto: «…per ogni tipo di prodotto deve essere presentata un’apposita richiesta»