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Costituzione di un deposito situato in territorio extracomunitario
In un mercato sempre più globalizzato le aziende italiane necessitano di avere a disposizione i propri prodotti direttamente sul territorio dei propri clienti extracomunitari.


Consulenza e Formazione

Costituzione di un deposito situato in territorio extracomunitario

13 Dicembre 2010


Nel contesto di un mercato che si spinge sempre più spesso verso la globalizzazione le aziende italiane avvertono l’esigenza di avere a disposizione i propri prodotti (finiti o semilavorati o semplicemente pezzi di ricambio) direttamente sul territorio dei propri clienti extracomunitari al fine di poter soddisfare con la massima tempestività le esigenze dei clienti.
Analizziamo pertanto di seguito le procedure che devono essere poste in essere al fine di poter costituire direttamente sul territorio estero (Paese extracomunitario) un “polmone” per soddisfare le esigenze dei clienti di tale mercato.
La normativa di riferimento deve essere ricercata in una vecchia, ma pur sempre attuale, risoluzione ministeriale, n.520657 del 04.12.75, che ha individuato gli adempimenti che devono essere tassativamente essere posti in essere.

Invio delle merci presso il deposito estero
L’invio delle merci nel deposito dovrà essere accompagnato con l’emissione di una “fattura provvisoria” in “franco valuta”, appositamente numerata, intestata alla stessa azienda italiana presso il deposito extracomunitario, che dovrà riportare una descrizione dei prodotti tale da consentire il riconoscimento per specie, qualità e quantità dei beni e la dicitura “merce in conto deposito”.
Naturalmente dovrà essere indicato in tale documento l’indirizzo preciso del deposito presso il quale verranno consegnate le merci.

Tenuta di un apposto registro
Adozione di un apposito registro tenuto a norma dell’art.39 DPR 633/72, nel quale dovranno essere annotati tutti gli invii effettuati.
Come è noto il registro non deve essere più vidimato e non deve necessariamente essere gestito in formato cartaceo in quanto è possibile effettuare le annotazioni in un registro gestito in formato elettronico (a condizione che risulti stampabile su richiesta dei controllori in qualsiasi momento ed a condizione che le pagine al suo interno siano numerate).

Introduzione delle merci nel deposito
Nel Paese extracomunitario di destinazione la merce potrà essere oggetto di introduzione in un deposito doganale ovvero di emissione di bolletta doganale di temporanea importazione (a seconda della normativa locale del Paese extracomunitario nel quale si intende istituire il deposito).

Vendita della merce – trattamento fiscale della fattura
All’atto della vendita del prodotto al cliente finale emetterete fattura “fuori campo iva art.7 DPR 633/72” (in quanto trattasi di cessione di merce priva del requisito della territorialità) nella quale dovranno essere riportati gli estremi delle annotazioni effettuate sul registro delle spedizioni.

Estrazione della merce dal deposito a cura del cliente
Il cliente finale all’atto dell’estrazione delle merci da deposito doganale ovvero all’atto della trasformazione in definitiva della temporanea importazione dovrà pagare il dazio e tutti gli altri eventuali diritti doganali gravanti sui beni.





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