Nel campo della logistica e dogane, quando e come è possibile ridurre l’ammontare imponibile di un’operazione già registrata?
Questo articolo rappresenta un valido supporto per la compilazione dei modelli ter, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti, illustrando le diverse casistiche che si possono verificare nel variegato mondo dei trasporti e degli scambi intracomunitari.
Prima di entrare nel dettaglio della gestione delle note di variazione in diminuzione, riteniamo opportuno precisare che, da un punto di vista iva, le note di variazione in diminuzione in ambito Unione Europea, trovano la propria normativa di riferimento, in assenza di alcuna disciplina specifica da parte dell’ex D.L. 331/93 (normativa iva comunitaria), nel DPR 633/72 (normativa iva nazionale) in quanto richiamato espressamente dall’art.56 della legge 427/93: «Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n.633».
In base a quanto espressamente indicato nell’art.26 del DPR 633/72, i contribuenti hanno la facoltà di ridurre l’ammontare imponibile di un’operazione già registrata, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, riduzioni e simili, o in conseguenza dell’applicazione di abbuono o sconto previsto contrattualmente.
Tali variazioni non sono applicabili decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione se dipendenti da sopravvenuto accordo delle parti.
In conseguenza di quanto sopra esposto, per le variazioni in diminuzione dell’imponibile negli scambi intracomunitari, l’operatore ha la facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (per le cessioni) e su quest’ultimo unitamente al registro degli acquisti (per gli acquisti) con apposite annotazioni di rettifica in diminuzione.
La rettifica riduce l’ammontare imponibile dell’operazione cui si riferisce se viene annotata nello stesso mese in cui è annotata l’operazione originaria; diversamente, della rettifica, si tiene conto in dichiarazione annuale.
Le variazioni in diminuzione vanno indicate, come rettifiche, nell’elenco riepilogativo delle cessioni o degli acquisti, se già presentato, con apposita annotazione nel modello intra 1 ter o intra 2 ter.
Gli operatori con cadenza di presentazione del modello annuale o trimestrale potranno limitarsi alla compilazione di tali modelli ai soli effetti fiscali mentre gli operatori con cadenza mensile saranno tenuti alla compilazione dei modelli ter agli effetti fiscali e statistici (compileranno tutte le colonne dello stampato a meno che non risultino esonerati dalla compilazione della colonna “valore statistico in Euro” in quanto non rientranti nei parametri minimi; solamente nell’ipotesi di compilazione del modello ter ai soli “fini statistici”, anche gli operatori mensili, normalmente esonerati dalla compilazione della sopra citata colonna, saranno tenuti all’indicazione del “valore statistico in Euro”).
Nei casi previsti l’operatore può, se l’operazione originaria cui la nota di variazione si riferisce risulta essere stata effettuata entro i 12 mesi precedenti, emettere la nota credito non imponibile iva a norma dell’art.41 legge 427/93, con conseguente compilazione del modello intra ter agli effetti fiscali e statistici (indipendentemente dalla presenza di un reso fisico di merce o meno), oppure optare per l’emissione della nota credito “fuori campo iva a norma dell’art.26 DPR 633/72” con sola registrazione della stessa in contabilità generale e conseguente compilazione del modello intra 1 ter “ai soli fini statistici” limitatamente all’ipotesi di reso merce.
Decorsi i 12 mesi l’operatore non può più optare tra l’emissione della nota credito “non imponibile art.41” e “fuori campo iva art.26 DPR 633/72” in quanto, non potendo più effettuare le rettifiche “ai fini iva”, è obbligato ad emettere la nota di variazione “fuori campo iva art.26 DPR 633/72” e conseguentemente a compilare il modello intra 1 ter “ai soli fini statistici” limitatamente all’ipotesi di reso merce.
Le medesime considerazioni valgono nell’ottica degli acquisto laddove l’operatore, per le note di variazioni riferite ai 12 mesi precedenti, può optare per l’assoggettamento ad iva delle stesse, mediante integrazione, con conseguente compilazione del modello intra 2 ter ai fini fiscali e statistici (indipendentemente dalla presenza di un reso fisico di merce o meno), oppure per la registrazione “fuori campo iva art.26 DPR 633/72” con conseguente compilazione del modello intra 2 ter “ai soli fini statistici” limitatamente all’ipotesi di reso merce.
Decorsi i 12 mesi l’operatore è obbligato, non potendo più effettuare le rettifiche ai fini iva, ad effettuare la registrazione “fuori campo iva art.26 DPR 633/72”, e conseguentemente a compilare il modello intra 2 ter “ai soli fini statistici” limitatamente all’ipotesi di reso merce.
Le rettifiche conseguenti a variazioni in diminuzione della base imponibile di cessioni ovvero di acquisti concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni solari, possono essere indicate nei modello intra 1 ter ed intra 2 ter globalmente per ciascun acquirente o fornitura e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all’ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state comprese negli elenchi riepilogativi (circolare del Ministero delle Finanze n.13 del febbraio ’94 punto 10.3).