Con l’art. 1, commi 57-63, della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), è stato introdotto un nuovo regime IVA opzionale che interessa in modo diretto le imprese del settore trasporto merci e logistica. Si tratta di una misura transitoria, in attesa dell’autorizzazione definitiva dell’Unione Europea, che anticipa l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento, con utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi del committente.
In concreto, la norma consente, su base opzionale, di spostare l’onere del versamento dell’IVA dal prestatore al committente, replicando un meccanismo analogo allo split payment previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/72.
Le imprese che scelgono il regime opzionale devono rispettare precisi adempimenti.
Per l’appaltatore/prestatore:
Per il committente/appaltante:
Questa modalità garantisce una maggiore tracciabilità fiscale e un controllo più puntuale sui flussi di cassa, ma richiede un aggiornamento immediato dei sistemi contabili aziendali e delle procedure di rendicontazione.
Il nuovo schema si distingue dal reverse charge tradizionale: in quest’ultimo, infatti, la responsabilità per la corretta applicazione dell’imposta grava sul committente, mentre nel regime opzionale rimane in capo al prestatore, che deve individuare l’aliquota corretta ed eventuali esenzioni o esclusioni.
La logica resta quella di evitare frodi IVA nei rapporti contrattuali complessi e di favorire la regolarità dei flussi finanziari tra imprese della filiera logistica.
Sono invece escluse dal meccanismo:
In attesa dell’autorizzazione UE, il regime transitorio resta facoltativo: prestatore e committente possono concordare di adottarlo congiuntamente. Una scelta che, se ben gestita, può semplificare gli adempimenti e migliorare la gestione della liquidità delle imprese logistiche.
Per un comparto in continua evoluzione come quello del trasporto merci e della logistica integrata, l’introduzione di un’IVA opzionale rappresenta un passaggio rilevante.
Le aziende dovranno:
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 ottobre 2025 chiarisce inoltre che, in caso di opzione, il pagamento da parte del committente deve avvenire senza possibilità di compensazione, a tutela della trasparenza dei flussi fiscali.
In prospettiva, l’estensione definitiva del reverse charge a queste prestazioni potrà contribuire a ridurre l’evasione e a semplificare i rapporti contrattuali in un settore ad alta intensità di subappalti e outsourcing.
Ricevi la newsletter gratuita per rimanere aggiornato sulle ultime novità del mondo della logistica
