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IVA opzionale nella logistica: cosa cambia e quali adempimenti per imprese e committenti
Dal 2025, nuove regole per il versamento dell’imposta nel trasporto merci e nei servizi logistici: ecco cosa prevede la Legge di Bilancio


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IVA opzionale nella logistica: cosa cambia e quali adempimenti per imprese e committenti

28 Ottobre 2025

Con l’art. 1, commi 57-63, della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), è stato introdotto un nuovo regime IVA opzionale che interessa in modo diretto le imprese del settore trasporto merci e logistica. Si tratta di una misura transitoria, in attesa dell’autorizzazione definitiva dell’Unione Europea, che anticipa l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento, con utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi del committente.
In concreto, la norma consente, su base opzionale, di spostare l’onere del versamento dell’IVA dal prestatore al committente, replicando un meccanismo analogo allo split payment previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/72.

Gli obblighi per il prestatore e per il committente

Le imprese che scelgono il regime opzionale devono rispettare precisi adempimenti.

Per l’appaltatore/prestatore:

  • la fattura deve riportare la dicitura “Operazione IVA a carico del committente”, con il riferimento di legge alla normativa vigente;
  • l’imposta esposta non concorre all’ammontare dell’IVA esigibile nella Lipe (rigo VP4), e quindi non entra nella liquidazione periodica.

Per il committente/appaltante:

  • l’IVA deve essere versata all’Erario con il codice tributo “6045”, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura;
  • il prestatore va indicato nel modello F24 come coobbligato, utilizzando il codice identificativo “66”.

Questa modalità garantisce una maggiore tracciabilità fiscale e un controllo più puntuale sui flussi di cassa, ma richiede un aggiornamento immediato dei sistemi contabili aziendali e delle procedure di rendicontazione.

Differenze tra reverse charge, split payment e regime opzionale

Il nuovo schema si distingue dal reverse charge tradizionale: in quest’ultimo, infatti, la responsabilità per la corretta applicazione dell’imposta grava sul committente, mentre nel regime opzionale rimane in capo al prestatore, che deve individuare l’aliquota corretta ed eventuali esenzioni o esclusioni.
La logica resta quella di evitare frodi IVA nei rapporti contrattuali complessi e di favorire la regolarità dei flussi finanziari tra imprese della filiera logistica.

Sono invece escluse dal meccanismo:

  • le operazioni effettuate verso Pubbliche Amministrazioni e soggetti già soggetti allo split payment ex art. 17-ter DPR 633/72;
  • i rapporti con agenzie di somministrazione del lavoro (art. 4, D.Lgs. 276/2003).

In attesa dell’autorizzazione UE, il regime transitorio resta facoltativo: prestatore e committente possono concordare di adottarlo congiuntamente. Una scelta che, se ben gestita, può semplificare gli adempimenti e migliorare la gestione della liquidità delle imprese logistiche.

Impatti operativi per il settore della logistica

Per un comparto in continua evoluzione come quello del trasporto merci e della logistica integrata, l’introduzione di un’IVA opzionale rappresenta un passaggio rilevante.

Le aziende dovranno:

  • aggiornare i software gestionali per la corretta gestione delle fatture e delle Lipe;
  • formare il personale amministrativo sui nuovi codici e procedure;
  • coordinare la comunicazione contabile tra appaltatori e committenti, evitando disallineamenti.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 ottobre 2025 chiarisce inoltre che, in caso di opzione, il pagamento da parte del committente deve avvenire senza possibilità di compensazione, a tutela della trasparenza dei flussi fiscali.
In prospettiva, l’estensione definitiva del reverse charge a queste prestazioni potrà contribuire a ridurre l’evasione e a semplificare i rapporti contrattuali in un settore ad alta intensità di subappalti e outsourcing.

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