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Appalti e sicurezza nel settore logistico: l'Importanza dell'art. 26 D.Lgs. 81/08
La Commissione Parlamentare mette sotto esame la sicurezza negli appalti nel settore logistico. Scopri come l'art. 26 D.Lgs. 81/08 influenza il mondo degli appalti


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Appalti e sicurezza nel settore logistico: l’Importanza dell’art. 26 D.Lgs. 81/08

28 Settembre 2023

La Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha recentemente messo sotto la lente d’ingrandimento la realtà degli appalti nel settore della logistica, considerando in particolar modo l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il focus è stato posto sul cambiamento di paradigma che si è registrato dalla fine degli anni ’90, dovuto sia alle evoluzioni tecnologiche che alle mutate esigenze del mercato.
Un numero crescente di aziende ha scelto di esternalizzare le attività strettamente legate alla logistica, quali il trasporto e la gestione del magazzino, puntando su operatori specializzati.
Questo cambiamento ha dato vita a nuove entità economiche, focalizzate sulla gestione e coordinamento di attività legate al mondo della logistica.
Eppure, la decisione di esternalizzare questi processi non è l’unico aspetto da considerare.

L’art. 26 D.Lgs. 81/08 e la sua applicazione

Quando parliamo di appalti nel settore della logistica, non possiamo ignorare l’art. 26 D.Lgs. 81/08 e la sua applicazione.

Tre punti fondamentali emergono da questo articolo:

  • Definizione dell’ambito di applicazione.
    Questo articolo viene invocato quando un datore di lavoro decide di delegare lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi.
    Ciò vale in particolare quando queste attività avvengono all’interno dell’azienda stessa o di una delle sue unità produttive.
  • Interferenza e obblighi di coordinamento.
    Il concetto di “rischio interferenziale” è centrale nell’applicazione di questo articolo.
    Non è tanto la natura formale del rapporto tra le imprese a determinare questi obblighi, quanto piuttosto la natura pratica di tale relazione e le possibili interferenze che possono emergere.
  • Estensione all’ambito del trasporto.
    L’art. 26 non esclude il contratto di trasporto.
    Evidenziando la complessità e l’importanza del settore, bisogna ricordare la responsabilità dell’imprenditore nella garanzia della sicurezza dei lavoratori, indipendentemente dalla natura contrattuale delle attività svolte.

La giurisprudenza e il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze)
Un esempio concreto dell’applicazione di questi principi si trova in una sentenza della Cassazione Penale (Cassazione Penale, Sez.IV, 13 settembre 2022 n.33547) riguardante un caso di subappalto nel settore logistico.
In questa specifica circostanza, è stato messo in luce come le valutazioni sulla sicurezza non siano state correttamente implementate, portando a gravi conseguenze per un lavoratore.
La Cassazione ha sottolineato l’importanza di adottare misure preventive, ribadendo la corresponsabilità del datore di lavoro.

La sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente nel settore logistico, è un argomento di fondamentale importanza.
L’applicazione dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 rappresenta uno strumento essenziale per garantire che le attività di appalto siano gestite in maniera sicura e responsabile.
Le aziende sono chiamate a riflettere attentamente sulle loro scelte, avendo sempre presente la salvaguardia dei lavoratori e la corretta applicazione della normativa vigente.

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