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Come si gestiscono le soste logistiche di merce nella cessione comunitaria?
Una guida per comprendere meglio i casi in cui il trasferimento della merce dal venditore all’acquirente in una cessione comunitaria non sia effettuata in un unico trasporto. Scopri di più


Trasporti Nazionali e Internazionali

Come si gestiscono le soste logistiche di merce nella cessione comunitaria?

14 Luglio 2022

Ogni qual volta che avviene una vendita B2B di prodotti che dall’Italia devono andare in un Paese comunitario ci troviamo di fronte a una cessione comunitaria non imponibile.
Il discorso cambia nel momento in cui il trasferimento dei prodotti tra venditore e acquirente non sia effettuato in esecuzione di un unico trasporto, in questo caso è necessario verificare in anticipo quanti trasporti sono necessari per concludere l’operazione di vendita e quando effettivamente avviene il trasferimento di proprietà della merce.

Quando si considera unico un trasporto in una cessione comunitaria?

Prima di analizzare le casistiche particolari dobbiamo tener presente che nel caso in cui abbiamo un unico soggetto che si accolla i rischi di perdita della merce dal Paese di partenza a quello di arrivo il trasporto deve considerarsi unico.
Rientra in questa casistica il caso in cui i soggetti materialmente esecutori del trasporto sono stati incaricati dallo stesso committente.

Ad esempio, se un venditore italiano che si trova a Parma conclude una vendita con un cliente francese e predispone un trasporto stradale da Parma a Nizza e un trasporto ferroviario da Nizza a Parigi, in questo caso il trasporto si considera unitario mentre la cessione, spostando merce dall’Italia alla Francia, si considera come una “semplice” cessione intracomunitaria.

Caso simile sarebbe quello in cui la ditta italiana incaricasse un primo trasportatore per la tratta Parma-Nizza ed un secondo per quella Nizza-Parigi, l’importante è che i trasporti siano commissionati solo dopo l’effettiva cessione dei beni.
Nel caso in cui la cessione della merce dell’azienda italiana avvenisse quando i beni si trovano in un altro Stato si aprirebbero degli scenari diversi.

Casi particolari di trasporti nelle cessioni comunitarie

Nel caso in cui il venditore italiano, dopo aver concluso l’accordo con l’azienda comunitaria, si occupa di curare il trasporto delle merci fino a un deposito di logistica e da quel luogo sia il cliente ad occuparsi del trasporto finale ci troviamo di fronte ad una casistica diversa da quella sopra esposta.

In questo caso, facendo riferimento alle linee guida pubblicate dalla Commissione Europea nel dicembre 2019, di commento alle modifiche normative intervenute sulle operazioni a catena da parte del cosiddetto “quick fixes”, si pone in essere comunque una cessione intracomunitaria.
Questo avviene perché un unico soggetto ha curato il trasporto della merce dallo Stato di partenza a quello di arrivo, indipendentemente dal fatto che il luogo di partenza del trasporto curato dall’azienda cliente sia la sede del venditore o una tappa intermedia o che il luogo di consegna della merce trasportata dal venditore sia la sede dell’acquirente o una tappa intermedia.

Ancora più complesso è il caso in cui il la consegna della merce dal venditore all’acquirente non avvenga né nello Stato di partenza, né in quello di arrivo.
Se ad esempio un veditore italiano trasferisce le merci al suo cliente francese concludendo la consegna in Germania, e da questa tappa sia il cliente francese ad occuparsi del trasporto ci troviamo di fronte a una cessione comunitaria non imponibile per quanto riguarda il venditore italiano e un acquisto comunitario in Germania per quanto riguarda l’acquirente francese, chiedendo al soggetto italiano di emettere fattura su una posizione Iva tedesca.

Ancora diverso il caso in cui un’azienda italiana decida di spostare le sue merci ancora prima della vendita per essere più vicina ai suoi potenziali clienti.
Se lo spostamento avviene dalla sede dell’aziende ad una sede logistica italiana dalla quale poi avviene il trasferimento, dopo la vendita, verso la sede dell’azienda acquirente con sede in EU ci troviamo di fronte a una cessione comunitaria non imponibile.

Se invece l’azienda italiana decide di spostare le merci prima della vendita in magazzino che si trova in un Paese comunitario dovrà configurare questa spedizione come una cessione comunitaria “a se stessi”, ed il venditore italiano dovrà identificarsi nel Paese di arrivo delle merci ed effettuare con la posizione Iva di quello stato l’acquisto comunitario nel momento di ricezione della merce, e con la stessa posizione Iva effettuare una cessione nazionale assoggettata ad Iva di quella nazione (operazione al di fuori della normativa italiana).

Ancora diverso il caso in cui il venditore italiano decida di allocare le sue merci in uno stato comunitario ma la vendita avvenga con un’azienda di uno stato terzo.
In questo caso l’azienda che invia la merce dovrà identificarsi nello stato di arrivo delle merci, effettuando una cessione comunitaria assimilata dalla partita Iva italiana a quella del paese di arrivo.
Quando la merce partirà da questo deposito verso l’azienda con sede in un Paese terzo si pone in essere una operazione che si qualifica come non territoriale per la normativa italiana, ma che è una cessione intracomunitaria dal paese di deposito delle merci al paese sede dell’azienda acquirente, e che deve quindi essere gestita con la posizione Iva del paese in cui le merci erano stoccate, seguendo le leggi di quel Paese.





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