In collaborazione con l’Avv. Giorgio Scherini, Partner di Lexellent
Nel 2018 è stata introdotta nel nostro ordinamento la normativa che ha recepito la Direttiva UE 2014/47 riguardante la sicurezza stradale e la salute per i soggetti impegnati nella movimentazione e distribuzione merci appartenenti al processo logistico, ove, come tali, si intendono: imprese committenti, aziende di trasporto, di imballaggio, di stoccaggio e di movimentazione carico.
Quando parliamo di un tema delicato come quello della sicurezza logistica, si vuole evidenziare come tutti i soggetti indicati ed appartenenti al processo logistico debbano concorrere ad assicurare che il carico sia adeguatamente imballato e caricato su un veicolo adatto al trasporto e che, pertanto, in capo agli stessi, si può ricondurre una responsabilità di tipo funzionale e sarà interesse degli stessi regolamentarla.
In tale ottica è essenziale comprendere come tali responsabilità si basino su più fonti normative: convenzioni e regolamenti internazionali, legislazione nazionale, contratti sottoscritti tra le parti.
In aggiunta a ciò, il D.lgs. n. 286/2005 introduce in capo al vettore, al committente, al caricatore ed allo stesso proprietario della merce, una responsabilità concorrente in materia, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni poste a tutela sia della sicurezza della circolazione stradale sia della sicurezza sociale.
E’ necessario quindi per gli operatori del comparto logistico essere consapevoli della necessità di integrare una responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro e ciò, nonostante gli stessi mezzi adibiti al trasporto merci non siano considerati veri e propri luoghi di lavoro e né tanto meno attrezzature di lavoro.
In tale contesto normativo, è facile infatti scaricare sull’ultimo anello della catena, ossia il datore di lavoro che si occupa del trasporto su strada o della movimentazione merci, gran parte di queste responsabilità.
Per ovviare a queste evenienze, soprattutto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, si consiglia agli operatori di predisporre adeguati piani operativi di salvaguardia e tutela che interessino tutte parti coinvolte nel comparto logistico.
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