La Direzione Generale della Motorizzazione Civile ha abrogato, con la circolare n.14087/8.3 dell’11 giugno 2018, la precedente nota n.26681/8.3 del 21 dicembre 2017, fornendo alcuni chiarimenti sulla decorrenza biennale dalla scadenza della validità CQC (Carta di Qualificazione del Conducente).
Nella circolare, che amplia quanto descritto nella precedente nota, la DG risponde agli uffici MC che avevano richiesto precisazioni: al punto 4 del nuovo provvedimento viene specificato che “Consente il rinnovo di validità un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro due anni dal giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva”.
Con queste righe la Direzione Generale chiarisce che ad esempio, qualora si debba rinnovare una CQC scaduta il 25 maggio 2016, non sarà necessario sostenere l’esame di ripristino se il corso di formazione periodica frequentato dal titolare sia terminato entro il 25 maggio del 2018.