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Super Ammortamento: ecco cosa dice la circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Chiarimenti in sei capitoli sulle norme della legge di stabilità del 2016.


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Super Ammortamento: ecco cosa dice la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

30 Maggio 2016

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulle tante novità fiscali del 2016.
La Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 fornisce chiarimenti sulle norme di interesse fiscale contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “legge di stabilità 2016”), che non sono oggetto di altri più specifici documenti di prassi  (come nel caso delle assegnazioni dei beni ai soci, del super-ammortamento, del welfare aziendale, del bonus mobili, etc.).

Per comodità di lettura, la Circolare si articola in sei capitoli, ognuno dei quali commenta le novità fiscali relative ad un diverso comparto impositivo.
Tra le novità previste nel disegno di legge della manovra finanziaria c’è il coinvolgimento dei lavoratori autonomi e più in generale delle partite Iva nel super ammortamento.

Più precisamente, la maggiorazione delle quote riguarda anche gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 dagli esercenti arti e professioni.
A differenza delle imprese, nell’anno di acquisto la quota non deve essere ridotta alla metà per cui il periodo di ammortamento e di rientro del bonus è inferiore.
Il costo agevolabile del bene va determinato in base all’articolo 110 del Tuir, al netto di eventuali contributi in conto impianti.

Per il leasing va considerata la somma della quota capitale e del prezzo di riscatto.
È possibile maggiorare anche le quote di ammortamento di quest’ultimo prezzo.
La maggiorazione rileva per i beni a uso promiscuo nella misura del 50% e per quelli ceduti in corso d’anno secondo il criterio pro rata temporis.

Per determinare il momento di effettuazione dell’investimento gli esercenti arti e professioni non devono applicare il principio di cassa bensì le regole della competenza previste per le imprese.
Non rileva, quindi, la data di pagamento di anticipi e acconti, bensì quella della consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, quella in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà, senza considerare la riserva della proprietà.

La circolare 23/E/2016 ha ribadito che la maggiorazione dell’ammortamento può essere dedotta dalle imprese “solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”.
La stessa regola è applicabile ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che non possono dedurre quote di ammortamento se il bene strumentale non è stato ancora utilizzato nell’esercizio dell’attività, mancando la dimostrazione dell’inerenza dello stesso.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione va determinata sulla base dell’ammortamento calcolato applicando i coefficienti stabiliti dal Dm del 1988, “ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del Tuir”.
Questo chiarimento riguarda effettivamente le sole imprese perché si tratta di una disposizione non applicabile agli esercenti arti e professioni.





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