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Le nuove regole per gli impianti di prevenzione incendi.
Il 4 aprile è entrata in vigore la nuova regola tecnica antincendio.


Sistemi di Magazzino

Le nuove regole per gli impianti di prevenzione incendi.

17 Maggio 2013

Premessa


Il DM 20 dicembre 2012, Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, è entrato in vigore il 4 aprile 2013 (a suo tempo, ne avevamo dato notizia qui).

Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, e si applica agli impianti nuovi e a quelli già esistenti alla data della sua entrata in vigore qualora subiscano una modifica di tipo ‘sostanziale’, ovvero una trasformazione della tipologia di impianto e/o un aumento della sua dimensione tipica di più del 50%.

Con l’aiuto di Andrea Natale, Marketing Manager di Tyco Fire & Security Spa, e di Gabriele Boffi, Responsabile dell’ufficio preventivazione tecnica , vediamo cosa è cambiato rispetto alla normativa precedente e quali siano gli interventi necessari per adeguarsi alla legge vigente.

 

Conversazione con Andrea Natale e Gabriele Boffi

 

Il 4 aprile è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012 sugli impianti di protezione attiva contro l’incendio. Qual è l’obiettivo di questa legge? E secondo lei è stato raggiunto?

“Si tratta di un’integrazione che precisa quanto emanato nel passato.
Sono linee guida maggiormente definite che disciplinano e regolamentano la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva antincendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi o richiesti dai comandi dei Vigili del Fuoco..
È ancora presto per tirare le somme e poter affermare che l’obiettivo sia stato raggiunto, perché bisognerà aspettare qualche tempo.
Le intenzioni comunque ci sono e sono buone”.

Cosa cambia per i magazzini costruiti dopo l’entrata in vigore della legge?

“Non tutti i magazzini rientrano in quelle attività soggette a controllo dei vigili del fuoco.
È il progettista antincendio che valuta il rischio.
Il nuovo decreto permette di utilizzare norme tecniche diverse da quelle fino ad ora utilizzate – norme nazionali o di carattere europeo -, estendendo la possibilità di ricorrere a normative che sono pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio.
È un fatto molto importante perché consente di utilizzare quindi anche le normative americane che nell’impiantistica antincendio sono riconosciute come le più affidabili e autorievoli. ”.

E cosa cambia per quelli preesistenti all’entrata in vigore del Decreto?

“Sostanzialmente non cambia nulla.”

Nel Decreto ho letto che vanno adeguati gli impianti preesistenti all’entrata in vigore nel caso di ‘modifiche sostanziali’, cioè nel caso di ‘trasformazione della tipologia dell’impianto’ o ‘ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale’.
Dal punto di vista di un addetto ai lavori, tale discrimine lascia adito a interpretazioni oppure può definirsi chiaro e univoco?

“La dimensione tipica dell’impianto è chiaramente espressa nell’allegato del Decreto.
Viene quindi definita in mondo univoco, senza lasciare spazio ad interpretazioni soggettive ”.

Ci sono settori nei quali l’incidenza delle nuove norme è minore rispetto ad altri? In tal caso, quali sono?
“Più che dei settori in cui l’incidenza delle norme è minore, parlerei di quei settori in cui l’incidenza è maggiore.
Si tratta delle attività normate soggette a controllo di prevenzione ed elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/agosto 2011”.

Come si stanno muovendo le aziende nell’adeguarsi alla nuova legge? Glielo chiedo anche alla luce del fatto che investire oggi non è la cosa più facile e immediata….
“È compito delle società del settore proporre un’impiantistica adeguata.
Da parte nostra possiamo infatti sensibilizzare i clienti e informarli sul nuovo decreto ministeriale.
Perché la discriminante non è solo tra fare o non fare un impianto, ma se farlo bene o farlo male”.


Tyco Fire & Security Spa ha predisposto servizi specifici per le aziende che intendono o devono adeguarsi?

“Proponiamo dei seminari, sia pubblici che organizzati presso la sede dei potenziali clienti, con la finalità di formazione e di aggiornamento.
Queste giornate si svolgono con la partecipazione del personale interno o di specialisti esterni, come possono essere gli studi di progettazione o di consulenza legale.
Inoltre, organizziamo periodicamente cicli di convegni sul territorio nazionale”.

 

Tyco Integrated Fire & Security

 

Tyco Integrated Fire & Security, azienda controllata da Tyco e operante in Italia con la ragione sociale Tyco Fire & Security Italia Spa, si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti antincendio e di sicurezza elettronica per il mercato residenziale, aziendale e pubblico.

In Europa, Medio Oriente ed Africa, la gamma di prodotti Tyco comprende sistemi antintrusione, videosorveglianza (TVCC), controllo degli accessi, sorveglianza elettronica degli articoli antitaccheggio (EAS), identificazione in radiofrequenza (RFID), rilevamento e spegnimento degli incendi, diffusione sonora per l’evacuazione di emergenza, piattaforme di integrazione di telecomunicazione e sicurezza e servizi di monitoraggio.

I sistemi Tyco vengono utilizzati per impedire furti e per proteggere persone, beni e luoghi.

Tyco Integrated Fire & Security opera sul mercato nazionale dalle sue sedi di Milano, Roma e Monfalcone. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.tycofs.it.

 





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