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Il sistema UE di scambio quote CO2.

Il provvedimento europeo entra nel vivo.




Logistica Sostenibile

Il sistema UE di scambio quote CO2.

22 Aprile 2013

Premessa


Lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra è un sistema istituito dall’Unione Europea per ridurre tali emissioni in modo economicamente efficiente.

È uno strumento con cui tutti i Paesi membri sono facilitati nel seguire gli impegni assunti nel protocollo di Kyoto.
All’inizio del 2005 è stato fissato un tetto massimo al livello totale delle emissioni, consentendo però ai partecipanti di acquistare e vendere quote all’interno di questo limite.

Questo sistema è diventato il motore di espansione del mercato internazionale del carbonio. Si tratta di un vero e proprio mercato di scambio internazionale, che comprende oggi 11.000 impianti ad alto consumo energetico: sono, infatti, obbligati a seguire questo sistema gli impianti che esercitano attività nei settori dell’energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell’industria minerale e della fabbricazione della carta e del cartone.

Nel periodo di scambio 2008-2012 sono stati attuati limiti più rigorosi proprio per rispettare gli impegni assunti a Kyoto, e per il 2013 il sistema è stato rilanciato per rafforzarne il funzionamento, in vista degli obiettivi comunitari di riduzione per il 2020.

Quote di emissione

Le quote di emissioni sono una sorta di “moneta di scambio”: ognuna dà il diritto di emettere una tonnellata di Co2. Le aziende che mantengono al di sotto del livello stabilito le proprie emissioni possono vendere le quote eccedenti.

Allo stesso modo, chi fatica a rimanere all’interno della soglia massima può acquistare tali quote o provvedere con interventi per ridurre le emissioni.

Le quote vengono assegnate dagli Stati attraverso l’elaborazione di piani di assegnazione – PNA – per ogni periodo di scambio, stabilendo quindi un volume di quote destinate annualmente a ciascun impianto.

Le aziende sono incentivate a provvedere ad interventi per la riduzione delle emissioni perché, nel confronto tra le due opzioni possibili nel caso superino i limiti (acquistare quote o ridurre le emissioni), la seconda strategia risulta economicamente più vantaggiosa.
Sostanzialmente l’azienda in questione spenderebbe molto di più per acquistare la quota che non per ridurre le emissioni.

Dal primo gennaio 2013 è stata avviata una sostanziale revisione di questo sistema. Le regole diventano più armonizzate, viene offerta una maggiore prevedibilità agli operatori di mercato, e il sistema acquista una più solida credibilità internazionale.

Vediamo come sono attualmente suddivise le quote nei vari paesi dell’Ue, in particolare in Italia, e in cosa consistono i cambiamenti previsti da quest’anno.

Il sistema nei Paesi membri

Come abbiamo visto, le quote vengono assegnate in base ai piani nazionali di assegnazione – PNA – di ogni Stato membro.

Tali piani devono seguire delle regole precise: innanzitutto riflettere l’obiettivo di Kyoto, tenere conto delle potenzialità di riduzione delle emissioni di ogni impianto e non assegnare quote superiori alle probabili esigenze dell’impianto stesso.

Sono stati attuati due periodi di scambio, uno tra il 2005 e il 2007 e l’altro tra il 2008 e il 2012. Il primo periodo è servito per testare questo sistema, infatti dalla prima alla seconda fase il totale di quote è stato tagliato del 6,5% rispetto al 2005.
Inoltre, dal 2013, il sistema che prevedeva 27 tetti nazionali verrà sostituito con un unico tetto valido per tutta l’UE.

Il tetto comunitario unico è stato ritenuto un approccio più armonizzato, grazie all’esperienza maturata nella fase 1, che possa dare maggiori garanzie di centrare gli obiettivi per la riduzione dei gas a effetto serra entro il 2020.

In base alla quantità totale media di quote del periodo 2008-2012, il tetto viene ridotto in maniera lineare dell’1,74% ogni anno fino al 2020 e oltre.
Entro il 2020, quindi, il numero di quote disponibili sarà inferiore del 21% rispetto al livello delle emissioni nel 2005.

In questo modo, dichiarando con chiara anticipazione le dimensione e la frequenza del tetto per molti anni, viene assicurata agli operatori una prospettiva a lungo termine e una prevedibilità necessaria per formulare le proprie decisioni.

La nuova direttiva in Italia

È recentemente entrato in vigore il decreto attuativo, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, con cui l’Italia si adegua alla normativa europea. In cosa consistono queste modifiche?

I soggetti obbligati a chiedere l’autorizzazione all’emissione di gas a effetto serra sono stati meglio definiti e il sistema è stato esteso anche ad altri gas oltre la Co2: anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoro di zolfo.

Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50% in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, tre tipologie di rifiuti: rifiuti urbani, rifiuti pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso.

La verifica delle condizioni avviene attraverso la comunicazione del gestore di impianti al Comitato nazionale, entro 90 giorni dal 5 aprile 2013.
Il Comitato può decidere di escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote una serie di piccoli impianti purché le emissioni siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione equivalente: impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 tonnellate di Co2 e, in caso di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW.

È prevista una possibile semplificazione delle regole, inoltre viene stabilito che le quote siano assegnate mediante aste a livello nazionale, e che parte dei proventi vengano utilizzati per interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici.





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