Questo sito richiede JavaScript per funzionare correttamente. Si prega di abilitare JavaScript nel browser e ricaricare la pagina.
Fattura di acconto: l'emissione senza destinazione finale del prodotto

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura di acconto e le fatture definitive sono da considerare giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto.




Non si può non sapere

Fattura di acconto: l’emissione senza destinazione finale del prodotto

13 Dicembre 2010

AGGIORNATO IL 11/11/2022

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, così come peraltro già espressamente indicato dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n.125/E del 07.09.98 in tema di cessioni all’esportazione, che la fattura di acconto e le fatture definitive sono da considerare giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Agenzia delle Entrate ha dunque ribadito che la fattura di acconto determina semplicemente un’anticipazione dell’operazione che si andrà ad effettuare.

Accessorietà della fattura di acconto rispetto a quella definitiva

L’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello ha precisato, così come peraltro già espressamente indicato dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n.125/E del 07.09.98 in tema di cessioni all’esportazione, che le fatture di acconto e quelle definitive sono da considerare giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto.
Tale dipendenza della fattura di acconto dall’operazione principale è stata peraltro ribadita dalla Corte di Cassazione (Sezione I 5038/99) secondo cui l’emissione anticipata della fattura può spostare il momento in cui l’operazione si considera effettuata ma non vale a privare di rilevanza il momento dell’effettiva consegna o spedizione del bene mobile in modo da escludere ogni collegamento tra emissione della fattura ed effettuazione dell’operazione commerciale.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Agenzia delle Entrate ha dunque ribadito che la fattura di acconto determina semplicemente un’anticipazione dell’operazione che si andrà ad effettuare.

La corretta emissione della fattura di acconto

La fatturazione dell’acconto in base alla non imponibilità IVA di cui all’art.41 legge 427/93 trova la propria giustificazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel contratto sottostante all’operazione, se questo prevede l’ipotesi di consegna finale dei prodotti in ambito UE.
Naturalmente l’emissione di tale fattura di acconto non comporta la compilazione del modello Intrastat in base a quanto disposto dall’art.50, comma 7, legge 427/93 mentre, naturalmente concorre, a tutti gli effetti, alla costituzione del plafond.

Consegna/spedizione dei beni

All’atto della spedizione delle merci si potranno tuttavia verificare differenti casistiche:

  • Spedizione all’interno del territorio in cui e’ localizzato il committente: in questo caso l’operazione si configura a tutti gli effetti come cessione intracomunitaria per la quale il cedente nazionale emetterà fattura non imponibile IVA a norma dell’art.41 legge 427/93 con la conseguenza che l’intero importo della fornitura (acconto più saldo) dovrà essere dichiarato nei modelli Intrastat con riferimento alla data di emissione della fattura di saldo.
    Naturalmente l’intero importo della cessione potrà concorre alla costituzione del plafond.
  • Spedizione dei beni all’interno della UE ma in uno stato diverso da quello del committente: in questo caso l’operazione si configura quale triangolazione comunitaria per la quale dovrà essere emessa fattura sempre non imponibile IVA a norma dell’art.41 della legge 427/93.
    Naturalmente l’intero importo della fornitura (acconto più saldo) dovrà essere dichiarato nei modelli Intrastat con riferimento alla data di emissione della fattura di saldo.
    Anche la fattura di saldo potrà concorre alla costituzione del plafond al pari dell’acconto a suo tempo emesso.

  • Cessione mediante introduzione in un deposito IVA: l’operazione in questa ipotesi non si configura più come intracomunitaria in quanto viene meno il requisito dello spostamento fisico delle merci da un Paese comunitario ad un altro Paese CEE.
    L’operatore italiano è tenuto pertanto ad emettere fattura di cessione senza applicazione dell’IVA a norma dell’art.50 bis della legge 427/93.
    Si renderà pertanto necessario procedere all’emissione di una nota di variazione, a norma dell’art.26 DPR 633/72, al fine di “stornare” l’acconto emesso, a questo punto erroneamente, a norma dell’art.41.
    Naturalmente si dovrà tenere conto della nota di variazione emessa in modo da non tenere in considerazione la fattura di acconto a suo tempo emessa nel calcolo dal plafond disponibile.
    Ovviamente nessuna dichiarazione nei modelli Intrastat dovrà essere effettuata da parte dell’operatore italiano in quanto non trattasi di cessione intracomunitaria.

  • Cessione all’esportazione: venendo ancora una volta meno il requisito indispensabile dello spostamento fisico delle merci da un Paese comunitario ad un altro Paese CEE, l’operazione non può configurarsi come intracomunitaria.
    La fattura del cedente nazionale dovrà pertanto essere emessa con la non imponibilità IVA di cui all’art.8 del DPR 633/72.
    Anche in questa ipotesi si renderà pertanto necessario procedere con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art.26 DPR 633/72 al fine di “stornare” l’acconto a suo tempo emesso in base all’articolo 41.
    Nessuna rilevazione nei modelli Intrastat si renderà necessaria mentre, ai fini del calcolo plafond, l’intera fornitura potrà concorrere alla sua costituzione.

Vuoi conoscere in anteprima le notizie pubblicate su Logisticamente.it?

Ricevi la newsletter gratuita per rimanere aggiornato sulle ultime novità del mondo della logistica





A proposito di Non si può non sapere