La Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento sul Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), con chiarimenti che interessano direttamente anche logistica, trasporti, distribuzione ed e-commerce. Il documento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 giugno 2026, affronta tra gli altri temi gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi da trasporto, le merci provenienti da Paesi terzi, la responsabilità degli operatori e il limite allo spazio vuoto. Il PPWR è applicabile dal 12 agosto 2026.
Gli orientamenti non modificano il regolamento né introducono autonomamente nuovi obblighi: la Commissione precisa che devono essere letti insieme alla normativa e che l’interpretazione giuridicamente vincolante del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano determinati imballaggi per il trasporto, anche per prodotti distribuiti tramite e-commerce, dovranno fare in modo che almeno il 40% complessivo sia costituito da imballaggi riutilizzabili inseriti in un sistema di riutilizzo.
Tra i formati interessati figurano pallet, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti, taniche, formati flessibili, involucri per pallet e cinghie utilizzate per stabilizzare e proteggere le merci. Il regolamento prevede inoltre prescrizioni specifiche per i flussi tra siti della stessa impresa o di imprese collegate e per le consegne B2B all’interno dello stesso Stato membro.
La Commissione chiarisce anche chi debba rispondere del raggiungimento degli obiettivi: l’obbligo ricade sull’operatore che utilizza l’imballaggio da trasporto e immette il prodotto sul mercato UE, che può essere il fabbricante, l’importatore o il distributore. Dal 2040 questi operatori dovranno inoltre adoperarsi per arrivare ad almeno il 70% di imballaggi riutilizzabili nei formati interessati.
Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda le merci provenienti da Paesi terzi. Per gli imballaggi da trasporto utilizzati nelle importazioni, gli obiettivi di riutilizzo iniziano ad applicarsi dopo l’immissione della merce sul mercato europeo, normalmente in corrispondenza del primo deposito nell’UE.
La Commissione identifica come primo deposito la struttura nella quale le merci arrivano, vengono immagazzinate e disimballate prima della successiva distribuzione nella supply chain europea. Da quel punto gli obblighi si applicano fino alla destinazione finale, quando il primo deposito non coincide con essa.
Non sarà però necessario disimballare e reimballare in contenitori riutilizzabili una spedizione che, dopo l’arrivo al primo deposito, sia destinata direttamente a un’unica destinazione finale. Centri di distribuzione e hub logistici non sono considerati destinazioni finali ai fini di questa disposizione.
Il PPWR interviene anche sull’efficienza volumetrica degli imballaggi. Per imballaggi multipli, da trasporto e per l’e-commerce, la proporzione massima di spazio vuoto non potrà superare il 50%.
La prescrizione scatterà dal 1° gennaio 2030 oppure tre anni dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione che definiranno il metodo di calcolo, se questa seconda data sarà successiva. La Commissione dovrà adottare la metodologia entro il 12 febbraio 2028. L’obbligo riguarda la persona fisica o giuridica che utilizza o riempie l’imballaggio
Parallelamente, dal 2030 fabbricanti e importatori dovranno progettare gli imballaggi riducendone peso e volume al minimo necessario per garantirne la funzionalità. Marketing e accettazione del consumatore non potranno, da soli, giustificare peso o volume aggiuntivi.
Gli orientamenti precisano infine che l’obbligo generale di etichettatura armonizzata destinata a facilitare la separazione dei rifiuti non riguarda gli imballaggi da trasporto, con l’eccezione di quelli utilizzati per il commercio elettronico. Regole specifiche sono invece previste per l’etichettatura degli imballaggi riutilizzabili e per la loro tracciabilità attraverso QR code o altri supporti digitali.
Per gli operatori logistici e per le aziende che gestiscono flussi distributivi, il documento della Commissione delimita quindi alcuni dei principali passaggi applicativi del PPWR, in particolare nella gestione dei packaging di trasporto lungo la supply chain europea e nei flussi di importazione.
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