L’iper ammortamento per il magazzino autoportante non riguarda soltanto la componente impiantistica, ma rientra nelle agevolazioni anche il costo per la scaffalatura per gli impianti automatici di movimentazione.
Significa che chi ha fruito dell’iper ammortamento solo per la parte impiantistica, può invece far rientrare nei costi anche quelli per le scaffalature.
Per la parte di costo riferita alle scaffalature, essendo una componente “immobiliare”, l’iper ammortamento deve essere ripartito utilizzando il coefficiente di ammortamento fiscale degli immobili, e non quello degli impianti.
Inoltre, la maggiorazione relativa all’iper ammortamento deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell’ammortamento dell’immobile.
Non è necessario effettuare una nuova perizia, ma allegare a quella precedente una dichiarazione del legale rappresentante che indichi il costo per la scaffalatura per l’impianto di movimentazione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 408 dopo l’istanza presentata da parte di una società che chiedeva delucidazioni.