(Comunicato stampa)
Nella legge di Bilancio 2021, viene prorogato e rafforzato il Piano di Transizione 4.0.
Stanziati 24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione.
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:
La misura è inserita all’interno del Titolo XV completamente dedicato all’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza articolo 185, intitolato “Transizione 4.0 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi”
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
Nel 2020 il credito d’imposta al 15% diventa:
La compensazione e LA FRUIZIONE, per tutti i tipi di credito d’imposta sarà di 3 anni (attualmente erano 5 anni per i beni materiali e 3 per i beni immateriali).
Per le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, il credito d’imposta per i beni strumentali semplici (sia materiali che immateriali non 4.0) si riduce ulteriormente a 1 anno (COMPENSAZIONE IMMEDIATA in un’unica quota).
La fruizione potrà avvenire già dall’anno in cui si effettua l’investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell’avvenuta interconnessione.
Resta inoltre l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. (Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione).
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d’imposta è CUMULABILE con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Prosegue obbligo di indicare nella fattura di acquisto, i riferimenti* specifici alla legge che introduce questa agevolazione.
Per i beni materiali e immateriali 4.0 nel nuovo piano Transizione 4.0 resta l’obbligo della perizia asseverata** o dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione***
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili****
Le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata* rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e SONO INTERCONNESSI AL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE ** o alla rete di fornitura.
BLUEDI.COM SRL, avvalendosi di:
si propone come partner a 360° per affiancare e supportare la tua impresa, riducendo le perdite di tempo e soprattutto gli errori, per il supporto e per l’assistenza finalizzata alla corretta valutazione di fattibilità dei vostri investimenti e per la predisposizione dei documenti necessari per la gestione della pratica per ottenere il contributo.