L’Agenzia delle Entrate ha precisato, così come peraltro già espressamente indicato dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n.125/E del 07.09.98 in tema di cessioni all’esportazione, che la fattura di acconto e le fatture definitive sono da considerare giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Agenzia delle Entrate ha dunque ribadito che la fattura di acconto determina semplicemente un’anticipazione dell’operazione che si andrà ad effettuare.
L’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello ha precisato, così come peraltro già espressamente indicato dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n.125/E del 07.09.98 in tema di cessioni all’esportazione, che le fatture di acconto e quelle definitive sono da considerare giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto.
Tale dipendenza della fattura di acconto dall’operazione principale è stata peraltro ribadita dalla Corte di Cassazione (Sezione I 5038/99) secondo cui l’emissione anticipata della fattura può spostare il momento in cui l’operazione si considera effettuata ma non vale a privare di rilevanza il momento dell’effettiva consegna o spedizione del bene mobile in modo da escludere ogni collegamento tra emissione della fattura ed effettuazione dell’operazione commerciale.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Agenzia delle Entrate ha dunque ribadito che la fattura di acconto determina semplicemente un’anticipazione dell’operazione che si andrà ad effettuare.
La fatturazione dell’acconto in base alla non imponibilità IVA di cui all’art.41 legge 427/93 trova la propria giustificazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel contratto sottostante all’operazione, se questo prevede l’ipotesi di consegna finale dei prodotti in ambito UE.
Naturalmente l’emissione di tale fattura di acconto non comporta la compilazione del modello Intrastat in base a quanto disposto dall’art.50, comma 7, legge 427/93 mentre, naturalmente concorre, a tutti gli effetti, alla costituzione del plafond.
All’atto della spedizione delle merci si potranno tuttavia verificare differenti casistiche:
A partire dal 1° luglio 2022, le operazioni con soggetti esteri che non transitano tramite il Sistema di Interscambio (SdI) devono essere comunicate tramite Esterometro. Tuttavia, se la fattura di acconto viene inviata tramite SdI (con codice destinatario “XXXXXXX” o PEC), l’obbligo si considera assolto.
In caso contrario, la fattura andrà trasmessa secondo le regole dell’Esterometro, entro i termini previsti.ù
Secondo la Guida alla compilazione della FE (versione aprile 2025), le fatture di acconto devono essere emesse con tipo documento “TD01” e, in fase di fattura definitiva, è necessario compilare il campo “DatiFattureCollegate” per garantire la tracciabilità dell’operazione.
Questa prassi consente una corretta gestione fiscale e una piena coerenza nei controlli incrociati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ricevi la newsletter gratuita per rimanere aggiornato sulle ultime novità del mondo della logistica
