Lo stoccaggio di merci provenienti da un fornitore Cee negli stabilimenti di un operatore italiano è consentito a condizione che venga stipulato un contratto di consignment stock. Tale contratto prevede che la merce venga stoccata presso i magazzini senza peraltro che si sia verificato il passaggio di proprietà dei beni. In sostanza la merce verrà da acquisita solamente all’atto del prelievo dei beni dal magazzino in forza di quanto previsto dall’art.6 del DPR 633/72.
Gli adempimenti che dovranno essere posti in essere risultano i seguenti:
Ricezione Merci
All’atto della ricezione della merce da parte del fornitore comunitario l’operatore italiano dovrà avere la premura di annotare i beni in apposito registro (non più vidimato) di carico e scarico (art.50, comma 5, legge 427/93 tenuto a norma dell’art.39 del DPR 633/72). Tale registro dovrà contenere tutte le informazioni necessarie al fine di individuare la merce (Numerazione della pagina seguita dall’anno di riferimento, Nome e Paese di destino o provenienza merce, Quantità e tipo di merce , Qualità della merce, causale della ricezione). Sarà pertanto necessario che il fornitore invii i beni con apposito documento commerciale (CMR, packing list, ecc…) dal quale si possano evidenziare con assoluta chiarezza le merci oggetto del consignment stock ed i relativi quantitativi. Il registro potrà peraltro essere tenuto in formato elettronico e non più necessariamente cartaceo (a condizione che tale registro abbia le pagine numerate e sia “stampabile” su richiesta degli eventuali controllori. In sostanza è sufficiente un foglio di excel).
Modello Intrastat – Ricezione Merce
Nessuna adempimento in termini di compilazione della dichiarazione intrastat scatta durante questa fase
Durata del Consignment Stock
Ciascuna merce stoccata nel magazzino in forza del contratto di consignment stock potrà rimanere giacente presso l’azienda italiana per la durata massima di 12 mesi (decorrenti dalla presa in carico dei beni nel registro). Risulta quindi fondamentale una corretta gestione del registro.
Esclusiva nell’acquisto
Condizione necessaria per la realizzazione del contratto di consignment stock è rappresentata dall’esclusiva nell’acquisto dei beni da parte della società italiana.. Successivamente il soggetto passiva italiano potrà emettere fattura di vendita nei confronti di qualunque suo cliente.
Estrazione dei beni dal magazzino
All’atto dell’estrazione dei beni, come già evidenziato, si realizzerà il passaggio di proprietà delle merci. Si dovrà dare scarico al registro sopra citato sulla base della fattura che emetterà il fornitore comunitari.
Registrazione della Fattura Passiva
Sarà dovrà integrare con Iva italiana la fattura ricevuta dal fornitore Cee procedendo con la doppia registrazione in Iva a debito ed a credito (registro Iva vendite e registro Iva acquisti – sezionali comunitari se il soggetto italiano li ha adottati)
Compilazione del Modello Intrastat – Acquisto Beni
Con riferimento alla data di registrazione della fattura passiva si dovrà procedere con la compilazione della dichiarazione intrastat acquisti (modello intra 2 ed intra 2bis). Si dovrà compilare il modello ai fini fiscali e statistici (se la cadenza di presentazione è mensile). In sostanza si tratta di una normale compilazione della dichiarazione intrastat come se la merce fosse giunta in azienda nel momento dell’estrazione dal magazzino.
Eventuali resi al Fornitore
Eventuali merci giunte difettose ed in generale qualunque merce dovesse non risultare conforme alle necessità potrà essere rispedita al fornitore dando debitamente scarico al registro sopra citato
Bilancio Fine Anno
Vi precisiamo infine che ai fini del bilancio di fine anno le merci giacenti presso il magazzino non potranno essere inserite a bilancio in quanto il trasferimento di proprietà non si è ancora verificato (come già detto l’acquisto si verifica solo all’atto del prelievo dei beni dal magazzino).