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Il sistema per la tracciabilità dei rifiuti: cos'è e come funzione il SISTRI?
Con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 viene istituito il SISTRI, ovvero il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che rivoluzionerà la metodologia utilizzata sino ad oggi


Non si può non sapere

Il sistema per la tracciabilità dei rifiuti: cos’è e come funzione il SISTRI?

13 Dicembre 2010

Con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 viene istituito il SISTRI, ovvero il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che rivoluzionerà la metodologia utilizzata sino ad oggi e comporterà obblighi e scadenze per le imprese e gli enti che producono, trasportano e/o trattano rifiuti speciali, pericolosi e non. In questo articolo spieghiamo come funzionerà, oltre a indicare scadenze, procedura di iscrizione e fonti per i documenti legislativi, la modulistica e le linee guida.

Su Logisticamente.it ci siamo già occupati di reverse logistics e ci occupiamo spesso di sostenibilità ambientale: l’abbiamo fatto qualche mese fa, pubblicando i dati del primo Rapporto di sostenibilità del consorzio Ecodom, che rende conto dell’attività di smaltimento dei RAEE (Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nel 2008 in Italia.

Questa volta, sempre in tema di reverse logistics, vogliamo parlare di un’importante novità che cambierà radicalmente la metodologia di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ritornando sul tema già anticipato nella notizia pubblicata il 19 gennaio 2010: il SISTRI, ovvero un sistema elettronico che consente la tracciabilità dei rifiuti speciali e dei rifiuti solidi urbani in Campania, sfruttando le più avanzate tecnologie.

Lo scenario di applicazione

In base al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, art. 184, i rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, mentre secondo la pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Nel 2006 la quantità di rifiuti speciali prodotti in Italia è stata 134,7 milioni di tonnellate, di cui 125,5 milioni di tonnellate sono rifiuti non pericolosi, mentre 9,2 milioni di tonnellate sono rifiuti pericolosi.
L’attuale sistema di gestione delle informazioni è cartaceo, e si basa sul Formulario di identificazione dei rifiuti, sul Registro di scarico e scarico e infine sul MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale): questo sistema consente di conoscere i dati relativi alla gestione dei rifiuti speciali con un ritando di 2-3 anni, quindi rende molto difficoltosa l’individuazione di politiche ambientali più mirate.

Inoltre, dal momento che il ciclo di gestione dei rifiuti speciali, in particolar modo di quelli pericolosi, in Italia è viziato da diffusi fenomeni di illegalità, che sono difficili da contrastare con l’attuale sistema perché non è possibile evidenziare con certezza la movimentazione dei rifiuti da quando sono prodotti a quando vengono smaltiti.
Implementare un sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti, consentendo di avere accesso ai dati in tempo reale, da un lato permetterà l’adozione tempestiva di politiche mirate per la loro gestione, dall’altro renderà possibile il contrasto all’illegalità riducendo sia il danno ambientale sia la concorrenza sleale fra le imprese, a tutto vantaggio delle aziende che, operando nella legalità, sostengono costi maggiori per lo smaltimento dei rifiuti.

Il SISTRI

Anche in base a quanto disposto dalla Direttiva UE 2008/98/CE, con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 viene istituito il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), gestito dal Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.

Hanno obbligo di aderire al nuovo sistema:

    1. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    2. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006, con più di dieci dipendenti;
    3. I Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
    4. I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
    5. I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
    6. Le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
    7. Il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l’impresa portuale di cui all’art. 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
    8. I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
    9. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006;
    10. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Esistono inoltre categorie di soggetti per i quali l’adesione al SISTRI non è facoltativa ma volontaria:

  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con meno di 10 dipendenti;
  • Le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
  • Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi;
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle artigianali, industriali e di trattamento rifiuti.

Scadenze e modalità di adesione

Il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 definisce due gruppi di aziende con scadenze diverse per iscrizione ed entrata in funzione del sistema, in particolare.
Del primo gruppo, tenuto ad iscriversi entro il 28 febbraio e per il quale scatterà l’operatività del sistema entro il 13 luglio, fanno parte:

  • I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, incluse le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi, con oltre 50 dipendenti;
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con oltre 50 dipendenti;
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti;
  • I consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali e quelle che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti;
  • I soggetti coinvolti nel trasporto intermodale dei rifiuti.

Del secondo gruppo, che dovrà iscriversi dal 13 febbraio al 30 marzo, con entrata in funzione del sistema il 12 agosto, fanno parte:

  • I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi coloro che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi, fino a 50 dipendenti;
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti tra i 50 e gli 11 dipendenti.

Dispositivi elettronici del SISTRI, consegna e installazione

A coloro i quali aderiscono al SISTRI verranno consegnati:

  • Dispositivo USB
    Un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.
    Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti;
  • Black Box
    Un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box;
  • Apparecchiature idonee per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.

La consegna dei dispositivi USB e delle black box avverrà:

  • Per le imprese di trasporto iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell’albo competente;
  • Per tutti gli altri operatori, presso la Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali delegate dalle Camere di Commercio.

Presso le sedi di cui sopra, verranno consegnati al legale rappresentante dell’operatore:

  1. Il dispositivo USB già personalizzato;
  2. La stampa in busta cieca delle password per l’accesso e l’utilizzo del sistema;
  3. Nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate a installare le black box nelle provincie interessate.

Ciascun operatore dovrà acquistare, a proprie spese, una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico per ciascuna black box da installare: nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato insieme alla lista delle officine, l’interessato dovrà inserire PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM rilasciata dal gestore telefonico.

Come funzionerà il SISTRI

Il flusso dei dati avverrà tramite la scheda SISTRI, un documento elettronico composto da diverse sezioni, da copilare per cura di ciascun soggetto coinvolto nel processo di gestione dei rifiuti.
Quando il produttore intende movimentare un rifiuto, accede al sistema SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate all’iscrizione, e seleziona nella scheda SISTRI – Area Registro Cronologico il codice CER con il corrispondente quantitativo.
Il sistema, in automatico genera una Scheda SISTRI – Area Movimentazione con tutte le informazioni inserite precedentemente dall’operatore nel suo Registro ed avente uno specifico codice identificativo che accompagnerà il rifiuto durante tutto il suo percorso.

A questo punto il produttore compilerà gli ultimi campi previsti, ovvero il numero di colli, se il rifiuto è soggetto a procedura ADR, l’eventuale presenza di un intermediario, l’indicazione dell’impianto di destinazione e il caricamento del certificato analitico se previsto.
A questo punto, il delegato dell’azienda di trasporto accede al sistema SISTRI, si autentica con le proprie credenziali e compila la parte di sua competenza della scheda precedentemente aperta dal produttore con: mezzo utilizzato, conducente, targa, data, percorso ed eventuale tratta intermodale.

In questa fase interviene il conducente del mezzo, che partito dall’azienda con l’autoveicolo dotato della corrispondente black box, del dispositivo USB e di una copia della scheda SISTRI, si dirige verso la sede del produttore per prendere in carico i rifiuti.
Terminato il carico, inserisce il dispositivo USB nel PC del produttore per dare il via al tracciamento del percorso.

Una volta arrivato a destinazione ed effettuate le verifiche da parte del gestore dell’impianto, il delegato dell’azienda che riceve il carico accede al sistema SISTRI, si autentica e compila la sezione di propria competenza della scheda con: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.
Il sistema quindi genera automaticamente per l’azienda di trasporto la riga di scarico del Registro Cronologico, e compila automaticamente per il gestore dell’impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti.
Il ciclo si conclude con l’inserimento del dispositivo USB da parte del conducente del mezzo nel PC del destinatario per l’invio al SISTRI dei dati memorizzati nella black box durante il percorso.





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