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Tariffa di Igiene Ambientale: perché rifiutarsi di risparmiare?
Modifica Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Vediamo quando e perché è possibile applicare le deduzioni previste dalla nuova normativa.


Logistica Sostenibile

Tariffa di Igiene Ambientale: perché rifiutarsi di risparmiare?

13 Dicembre 2010

La Tariffa di Igiene Ambientale (“TIA”) è stata istituita dal Decreto Ronchi per coprire “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico” e si applica nei confronti di “chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”.
La normativa dettata dal Decreto Ronchi prevedeva che fossero assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicabilità della TIA, anche i rifiuti speciali che, per qualità e quantità, non risultassero pericolosi e richiedeva a ciascun Comune di valutare e scegliere quali rifiuti potessero essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della TIA.

La Nuova TIA: il D.Lgs. 152/2006

Il D.Lgs. 152/2006, “Testo Unico dell’Ambiente”, ha abrogato la TIA prevista dal Decreto Ronchi ed ha istituito una nuova “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (“Nuova TIA“) definita come “il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, dovuta da parte di “chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani”.

Lo stato attuale: il D.Lgs. 4/2008

Recentemente l’art. 195 del Codice dell’Ambiente ha subito un’importante modifica ad opera del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
In particolare, il nuovo comma 2, lett. e) stabilisce che “Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione”.

Le conseguenze del decreto in vigore: risparmiare è possibile

Pertanto dal momento dell’entrata in vigore di questa disposizione non sono soggetti a TIA:

  1. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, (salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico);
  2. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 – ossia nelle strutture di vendita con superficie pari a 450 mq nei comuni aventi 10.000 abitanti e pari a mq 750 nei comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  3. gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati;

Tuttavia molti comuni e le relative società operanti in regime di privativa continuano a calcolare in fattura le spese per la gestione dei rifiuti elencati nei punti sopra citati con conseguente maggiorazione delle spese.
Ciò in quanto, mancando a tutt’oggi i provvedimenti attuativi della Nuova TIA, alcuni comuni ritengono che le nuove norme, che sottraggono dalla base di calcolo TIA i rifiuti elencati ai punti 1, 2, 3, non siano ancora in vigore e pertanto continuano a calcolare l’importo dovuto per la gestione dei rifiuti sulla base dei vecchi parametri, con costi infinitamente maggiori.

Tuttavia, è necessario tenere in considerazione che le novità introdotte dal D.Lgs. 4/2008 possono essere definititi dei “pre-criteri”, immediatamente operanti, in grado di produrre effetti già dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008. In tal senso si sono espressi già molti autorevoli Autori, potendosi, inoltre, obiettare che la normativa attuativa (ancora mancante) della Nuova TIA si limiterà a disciplinare “i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa”; mentre la normativa prevista dal D.Lgs. 4/2008 ha escluso l’applicabilità della TIA stessa; pertanto appare privo di senso dovere attendere i criteri per effettuare il calcolo del costo di una tariffa di cui la legge ha escluso radicalmente l’applicabilità.

In base a quanto sopra appare ragionevole sostenere che le modifiche introdotte siano già operanti e le deduzioni previste dalla nuova normativa devono essere considerate immediatamente applicabili.





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